Lavoro notturno: sanzioni per omessa comunicazione
R: La sanzione per mancato invio delle comunicazioni dei lavori usuranti previste dal D.lgs 67/2011 è compresa - come già individuato nel quesito proposto - tra un minimo di 500,00 euro ed un massimo di 1.500,00 euro. Si ritiene che tale sanzione sia applicabile in caso di ritardato invio, anche qualora l'omissione non sia contestata dagli organi di vigilanza. E' opportuno segnalare che si tratta di una sanzione amministrativa soggetta a diffida ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In questa fattispecie, in caso di diffida e di ottemperanza nei 15 giorni successivi, la sanzione applicata è pari all'importo della sanzione minima.
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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