di Paola Sanna

La domanda

D: Alla luce della nota del Ministero del lavoro del 15 dicembre 2004 e poi anche della circolare INPGI n. 2 del 21 febbraio 2013 è previsto che per i soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti nella sezione pubblicisti è possibile stipulare una co.co.co.. Si chiede se un datore di lavoro del settore commercio può validamente stipulare un cococo con un giornalista pubblicista che svolge al suo interno attività giornalistica (stesura di comunicati stampa) senza incorrere in possibili disconoscimenti del rapporto di lavoro visto che il committente non è un soggetto che opera nel settore dell'editoria? La possibilità della stipula del cococo è legata alla soggettività del collaboratore e non alla tipologia di comittente?

R: Il datore di lavoro del settore commercio può validamente stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un giornalista iscritto nel relativo Albo (elenco dei giornalisti professionisti, elenco dei pubblicisti e registro dei praticanti). L'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, infatti, esclude dalla disciplina del lavoro a progetto le attività intellettuali per l'esercizio delle quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi Albi professionali. Tale esimente è legata alla condizione dell'iscrizione del collaboratore in apposito Albo professionale e non alla tipologia del committente. Con la necessaria avvertenza che, in virtù della interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, co. 27, L. 28.6.2012, n. 92, l'esclusione in oggetto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali: deve trattarsi, in buona sostanza, di genuina attività giornalistica. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea, di per sé, a determinare l'esclusione della fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa dal campo di applicazione della normativa inerente il lavoro a progetto. Conseguentemente le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa seguono ancora le vecchie regole elaborate per tale peculiare istituto contrattuale, ossia (sinteticamente): prestazione di lavoro di natura personale, continuità del rapporto, coordinamento con il committente per l'esecuzione della prestazione lavorativa e continuativa. Si precisa inoltre che il giornalista pubblicista che svolge attività giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della vigente regolamentazione, è obbligatoriamente iscritto alla gestione previdenziale separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

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