Rapporti di lavoro

Diritto di precedenza nel lavoro a termine non stagionale: quali adempimenti per il datore

di Alberto Bosco

La disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è stata radicalmente rivista ad opera del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.
Tra le molte modifiche introdotte dal cd. decreto Poletti, primo intervento del Jobs Act, una notevole revisione ha subito la disciplina del diritto di precedenza: analizziamo quindi il corretto comportamento che deve essere tenuto da parte del datore di lavoro a tale riguardo, con esplicito riferimento ai rapporti non stagionali.
Iniziando dalla costituzione del rapporto di lavoro a termine, l'articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001, al comma 4-sexies, dispone che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2, ossia proprio nel contratto di assunzione. Come precisato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 18 del 30 luglio 2014, “la mancata informativa sui diritti di precedenza non incide sulla possibilità che il lavoratore possa comunque esercitarli, né appare specificatamente sanzionata”.
La norma non fa alcun riferimento alla durata iniziale del rapporto (o a quella complessiva di tutti gli eventuali rapporti a termine), fattore assai rilevante come diremo tra breve: ne consegue quindi che è opportuno che l'espresso richiamo previsto dalla norma sia inserito in ogni contratto a tempo determinato, a prescindere dalla durata per esso prevista. Una volta che si sia adempiuto a tale onere formale, il rapporto si avvia poi normalmente.
Entrando invece nel vivo del tema che ci occupa, occorre anzitutto che il datore verifichi se il contratto collettivo, nazionale, territoriale o aziendale, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale contenga una specifica regolamentazione del diritto di precedenza: se così fosse occorrerebbe, infatti, rispettare le previsioni contrattuali. In assenza di queste, invece, opera quanto contenuto nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001.
Occorre anzitutto che il lavoratore, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, e che egli lo eserciti, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
In presenza dei primi due requisiti appena sopra accennati, va altresì ricordato quanto segue:
a) il diritto di precedenza opera con riguardo alle assunzioni “a tempo indeterminato” (e quindi non opera per nuove assunzioni “a tempo”) effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, ma solo con riferimento – si faccia attenzione a tale importante elemento - alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (e, quindi, non a quelle semplicemente “equivalenti”);
b) il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Disposizioni del tutto diverse, anch'esse di nuovo inserimento e assai più stringenti, nel caso di lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità. In tal caso infatti si prevede che:
a) fermo quanto sin qui detto con riguardo alla generalità dei casi, per le lavoratrici il congedo di maternità ex articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza;
b) alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le medesime modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni “a tempo determinato” (e quindi non solo con riguardo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato) effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine (escluse, quindi, anche in questo caso, le mansioni solamente “equivalenti”).
Dal punto di vista pratico, una volta che il lavoratore abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza, nel caso in cui occorra procedere a una nuova assunzione, è senza dubbio fatto obbligo al datore di lavoro di contattare l'interessato per proporgli la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. A tale proposito ci si lasci osservare che il nuovo posto di lavoro potrebbe essere disponibile anche presso una diversa unità produttiva, ovvero riguardare un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Infine, nel caso in cui gli aspiranti all'assunzione siano più di uno, è bene utilizzare criteri univoci per l'immissione in servizio. A tale proposito, a mero titolo di esempio, si evidenzia quanto previsto dall'articolo 4 del CCNL Metalmeccanici Industria del 5 dicembre 2012, in cui si dispone che “nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica”, così da sgomberare il campo da possibili contestazioni.

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