Ferie lavoratore e trasferimento di ramo d'azienda
R: Ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente soltanto nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo o ne applichi uno di un livello diverso. In caso contrario, laddove ci sia un CCNL di pari livello, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente e in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole, con il solo limite del rispetto delle norme inderogabili di legge e dei diritti quesiti (Cass. 5882/2010). Tale orientamento della Cassazione non è così scontato, soprattutto tra i giudici di merito, però risulta essere quello più adatto alla questione, seguito tra l'altro, da ultimo, dalla sent. 17358/2013, sempre della Cassazione. Un diritto è quesito quando è già entrato nel patrimonio del lavoratore perché questi ha già reso la prestazione o ha maturato il diritto: per esempio, per le ferie, in base al predetto indirizzo, se il nuovo CCNL applicato riduce i giorni di ferie, tutto questo è ammissibile, sempreché siano rispettate le 4 settimane di legge. Se al momento del trasferimento però il lavoratore ha già maturato le (maggiori) ferie previste dal precedente CCNL e non le ha ancora fruite ha diritto di farle tutte anche sotto il nuovo datore di lavoro. Da quel momento in poi si applica la disciplina del nuovo CCNL e quindi il minor numero di ferie.