Rapporti di lavoro

La tassazione delle transazioni risolutive per contratti a tutele crescenti

di Cristian Valsiglio

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo prevede che qualora in sede conciliativa, al fine di evitare il giudizio, il datore offra entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento un importo, quest'ultimo non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali e contributivi (non assoggettamento ad imposte e contributi) ove:
a) di ammontare pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;
b) per un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 18 mensilità;
c) liquidato mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
Le sedi conciliative che consentiranno tale agevolazione fiscale e contributiva sono quelle previste:
a) dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile ossia:
a. sede giudiziale: avanti ad un giudice (articolo 185 codice di procedura civile) il quale, in virtù del novellato articolo 420, comma 1, del codice di procedura civile deve, oltre a tentare la conciliazione, formula alle parti un proposta transattiva;
b. sede amministrativa: avanti alla Dpl (articoli 410 e 411 del codice di procedura civile).
c. sede sindacale: in presenza delle parti sindacali e generalmente tramite apposite procedure previste dai contatti collettivi (articoli 411, commi 3 e 412 ter del codice di procedura civile);
d. sede arbitrale: presso apposito collegio di conciliazione e arbitrato (articolo 412 quater del codice di procedura civile);
e. sede certificativa: presso le commissioni di certificazione ex articolo 76 del Dlgs 276/2003 (articolo 410 del codice di procedura civile e articolo 31, comma 13, della legge 183/2010).
b) dall'articolo 86 del Dlgs 276/2003: sede conciliativa presso commissione di certificazione.
Tali misure di esenzione saranno ridotte alla metà per le piccole imprese (a cui non è applicabile per dimensione l'articolo 18 legge della legge 300/1970) e per le organizzazioni di tendenza.
In merito alla predetta esenzione si deve ritenere che il datore di lavoro, al fine di chiudere la lite, possa ben proporre importi maggiori (tassati con l'aliquota del Tfr e non soggetti a contributi), ma la non concorrenza al reddito di lavoro sarà nei limiti sopra indicati (Grandi Imprese: 1 mensilità per anno di anzianità con un tetto massimo minimo di 2 mensilità e un tetto massimo di 18 mensilità – Piccole Imprese e Organizzazioni di tendenza: 0,5 mensilità per anno di anzianità con un tetto massimo minimo di 1 mensilità e un tetto massimo di 9 mensilità ). Inoltre - e infine - è bene precisare che l'agevolazione sarà chiaramente consentita solo per la chiusura dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato e a tutele crescenti e non per ogni altra tipologia contrattuale.

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