Rapporti di lavoro

La disoccupazione speciale nell’edilizia è compatibile con l’attività di lavoro autonomo

di Josef Tschöll

Con riferimento agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione si presenta molto spesso la questione della compatibilità del diritto al beneficio con lo svolgimento di altra attività lavorativa e la possibilità di cumulare l'eventuale compenso derivante da tale attività. Ciò dipende sostanzialmente dalla natura dell'attività svolta e dalla prestazione di sostegno al reddito percepito.

Mentre si è formata e consolidata da tempo una certa prassi per l'indennità di mobilità e l'Aspi, mancava una precisa posizione ufficiale in materia di trattamento di disoccupazione speciale in edilizia. L'indennità spetta ai lavoratori impiegati e operai licenziati da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale (articolo 9 della legge 427/1975). La stessa spetta inoltre:
1) nelle aree nelle quali il Cipi accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento (articolo 11, comma 2 della legge 223/1991);
2) nel caso di attuazione di un programma di Cigs, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 L. 223/1991, che abbiano un' anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni (articolo 3, comma 3, del Dl 299/1994 ).

Gli importi spettanti per l'indennità di mobilità (articolo 7 della legge 223/1991) trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2 della legge 223/1991, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 451/1994.

Adesso, l'Inps chiarisce con il messaggio 501/2015 la compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili. L'istituto ritiene applicabile i chiarimenti già forniti con la circolare 67/2011 in materia di indennità di mobilità. Così era stato chiarito che la legge 223/1991 non ha previsto, come causa di decadenza dall'indennità, lo svolgimento di lavoro autonomo e che la percezione dell'indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest'ultimo, non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari a 4.800 euro per lavoro autonomo, 8.000 euro per attività di collaborazione coordinata e continuativa).

L'Inps ritiene che anche per i trattamenti speciali edili di cui alle leggi 223/1991 e 451/1994, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell'ambito di uno stanziamento finanziario, già esaurito, aveva riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un’unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma. Questa circostanza, unitamente alla evoluzione normativa dettata per l'indennità di disoccupazione Aspi, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma (articolo 2, comma 17, della legge 92/2012), consente, secondo l'istituto previdenziale, di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione speciale edile in parola sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella circolare Inps 67/2011.

Quest'ultima specificava, tra l'altro, che nei casi di compatibilità tra indennità di mobilità e remunerazione da attività lavorativa - da circoscrivere ai soli casi di svolgimento di un'attività di lavoro autonomo con remunerazione inferiore alle soglie indicate in precedenza (4.800 euro nell'anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative) - la remunerazione potrà cumularsi con l'indennità nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 9, della legge 223/1991 e cioè «nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria». In caso di superamento del predetto limite, l'indennità verrà ridotta fino a che la somma dell'indennità con la remunerazione da lavoro non eguagli la precedente retribuzione (quella sulla cui base è calcolata l'indennità stessa) opportunamente rivalutata.

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