di Paola Sanna

La domanda

Un'azienda concede ad un proprio dipendente una aspettativa retribuita (pagamento della retribuzione come se fosse in forza) per un anno e sei mesi, ci potrebbero essere dei problemi con un eventuale controllo da parte degli ispettori (soprattutto Inps)?

Per poter formulare una risposta corretta, sarebbe necessario comprendere le ragioni che impongono ad un'azienda la concessione di un periodo di aspettativa retribuita della durata di 18 mesi. Se la natura dell'assenza deriva da impossibilità sopravvenuta alla prestazione da parte aziendale - situazione che ovviamente deve essere oggettivamente dimostrabile e dunque certificabile - anche se pare sicuramente anomala come scelta imprenditoriale, non si ravvisano particolari problematiche posto che il lavoratore matura di diritto la normale retribuzione con istituti contrattuali annessi e copertura previdenziale correlata. Laddove invece la concessione del periodo non fosse supportata da alcuna impossibilità a rendere la prestazione che forma l'oggetto del rapporto di lavoro subordinato, ma fosse una sorta di condizione di miglior favore concessa al dipendente, la valutazione della situazione merita adeguate considerazioni, per evitare che l'Istituto di previdenza possa rilevare che si tratti di rapporto subordinato non genuino. Si ritiene possa essere sostenibile ad esempio, che un'azienda, quale condizione di miglior favore nei confronti di un dipendente affetto da patologia oncologica, decida di proseguire il rapporto di lavoro anche oltre il periodo di comporto, sostenendo anche l'onere retributivo e contributivo, in attesa che il lavoratore possa regolarmente riprendere l'attività lavorativa. Si tratterebbe dunque di una deroga oggettiva alla norma contrattuale, che in sede di valutazione dell'Istituto probabilmente non farebbe scatenare alcuna ipotesi di rapporto di dipendenza fittizio. In caso contrario, cioè in tutte le ipotesi in cui non sia possibile dimostrare in concreto che la maturazione della retribuzione non sia legata al corrispettivo della prestazione resa, né ad altre ipotesi specificatamente documentate, gli organi di vigilanza - e quindi non solo l'Istituto assicuratore - possono eccepire che si tratti di un rapporto di lavoro subordinato non genuino.

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