Rapporti di lavoro

Attività lavorativa in due Stati Ue, la disciplina applicabile

di Antonio Carlo Scacco

In linea generale quando un lavoratore esercita una attività lavorativa (dipendente o autonoma) in uno Stato Ue, si applica il principio della lex loci laboris , in base al quale il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è occupato (regolamento CE n. 883/2004 e succ. modd., soprattutto ad opera del regolamento UE n. 465/2012). Eccezione a tale regola è rappresentata da taluni situazioni specifiche (distacco trasnazionale, peculiari categorie di lavoratori, ecc.).

Il distacco trasnazionale, ad esempio, si verifica quando la prestazione lavorativa, di durata limitata, deve essere espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante (su questa ultima gravano gli obblighi lavoristici). Ma quale disciplina si applica nel caso in cui il lavoratore dipendente operi simultaneamente in due stati della Unione al di fuori dell'ipotesi del distacco? La fattispecie si inquadra nella norma contenuta nell'articolo 13 del predetto regolamento (esercizio di attività in due o più Stati membri), che determina i criteri per la individuazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile (si applica la legislazione di un solo stato membro).

In primo luogo è necessario individuare se una “parte sostanziale” del lavoro subordinato è svolta nel paese di residenza del lavoratore (ossia il luogo in cui la persona risiede abitualmente). Per “parte sostanziale” si intende almeno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione (ma possono incidere altri elementi), tenendo conto presuntivamente anche dei successivi 12 mesi. Se questa condizione si verifica, allora si applica la legislazione delloStato di residenza. Se non si verifica (e presupponendo, per semplicità, che ci sia un solo datore di lavoro), allora il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale o il domicilio.

Se ad esempio il lavoratore X vive in Romania (Paese in cui risiede abitualmente) e lavora per due giorni alla settima in Romania e tre giorni in Italia sarà soggetto alla legislazione rumena (la “parte sostanziale” del lavoro pari a 2/5 = 40% è maggiore del 25%). Se invece lavora 1 solo giorno in Romania e 4 in Italia non si verifica la condizione perché il lavoro in Romania non può essere considerato “parte sostanziale” (1/5 = 20%). In tale ultimo caso il lavoratore sarà soggetto alla legislazione italiana (sede legale o domicilio del datore, ossia i luoghi in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale).

È opportuno precisare che tali regole si riferiscono a lavoratori dipendenti che esercitano “normalmente” la loro attività in due Stati membri. A tale proposito l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che una persona che «esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» è una persona che, contemporaneamente o a fasi alterne, esercita una o più attività distinte in due o più Stati membri, per lo stesso datore di lavoro o la stessa impresa o diversi datori di lavoro o imprese. Da tale nozione restano escluse, ad esempio, le “attività marginali”, che sono delle attività permanenti ma trascurabili in termini di tempo o di retribuzione.

Come si procede sotto il profilo pratico? Il lavoratore dipendente normalmente occupato in più Stati membri è tenuto a segnalare la sua condizione all'istituzione a ciò designata nello stato di residenza. Le istituzioni competenti terranno conto di tutti i criteri necessari per stabilire se esiste una “parte sostanziale” del lavoro come sopra specificato, effettuando una valutazione complessiva della situazione personale e decidendo con le istituzioni dell'altro paese membro, conseguentemente, la legislazione applicabile (le informazioni tra le varie istituzioni a regime avverrà tramite il sistema Eessi, Electronic exchange of social security information, un sistema informatico in fase di sperimentazione). In esito alla fase istruttoria, l'istituzione competente attesterà la legislazione applicabile consegnando al lavoratore una lettera o il documento portatile A1.

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