L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Occupazione temporanea e saltuaria, non retribuita

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un dipendente del Servizio Sanitario con formula di lavoro Part-Time all’ 80% potrebbe essere occupato presso l'Azienda di Famiglia (una SAS) ed in quale forma al fine di non scontrarsi con l'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165?- Co.Co.Pro. per un determinato incarico temporaneo; - una Collaborazione occasionale non retribuito; - o quale altra forma possibile ???

Il quesito del gentile lettore investe la complessa tematica della compatibilità tra il lavoro pubblico prestato con formula part-time ed una contestuale attività lavorativa di carattere privato. In linea generale, ferma restando la applicabilità di peculiari disposizioni normative che definiscono specifiche situazioni di deroga o preclusione al regime di esclusività, sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale lavorativa superiore al 50% del normale orario a tempo pieno ( è il caso prospettato nel quesito) gli incarichi che presentano i caratteri di abitualità e professionalità, ovvero siano in conflitto di interessi con l’attività svolta quale dipendente pubblico. Da notare, invece, che i dipendenti pubblici con orario lavorativo part-time non superiore al 50% possono svolgere (in linea di massima) un’altra attività lavorativa subordinata o autonoma (articolo 1 co. 56 legge 662/1996). L’incarico è svolto con carattere di professionalità ove sia caratterizzato da abitualità, sistematicità, non occasionalità e continuità, anche se non in modo permanente ed esclusivo ( v. ad es. Cass. n. 27221/2006). Ai sensi dell’articolo 60 del DPR 3/1957 il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. Alcune attività sono escluse dal divieto, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (ad esempio l’assunzione di cariche nelle società cooperative). Rientrano nel divieto anche gli incarichi che, considerati complessivamente nell’anno solare, configurano un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione. I dipendenti pubblici (inclusi quelli part-time, quale che sia l’orario lavorativo) non possono svolgere incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (si pensi al dipendente dell’Agenzia delle Entrate che svolga contestualmente un incarico privato di consulente tributario). Altri incarichi, inoltre, sono sempre preclusi ai dipendenti pubblici, a prescindere dall’orario di lavoro (ad esempio quelli che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiesto). In conclusione, ferma restando la esistenza di specifiche normative, anche regolamentari, di preclusione o deroga, è consigliabile prestare attenzione non tanto alla forma quanto al contenuto dell’incarico lavorativo, particolarmente sotto il profilo della sussistenza dei menzionati criteri di abitualità e professionalità, nonché dell’eventuale presenza di conflitto di interessi.

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