Rapporti di lavoro

Assegnate le quote d’ingresso per la conversione dei permessi di soggiorno stagionale

di Virginio Villanova

Il ministero del Lavoro ha attribuito agli uffici territoriali 7.458 quote per la conversione dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale. Al contingente sopra indicato si potrà accedere anche per le conversioni del permesso di soggiorno da studio/tirocinio/formazione e da permessi di soggiorno Ce di lungo periodo rilasciati da altri stati membri dell'Unione europea in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. È quanto stabilito dalla circolare del ministero del Lavoro 24 marzo 2015, numero 11.

Lo scorso 30 dicembre sono partiti gli invii delle domande per l'ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2015. Il decreto del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2014 prevedeva, all'articolo 5, la possibilità di convertire il permesso di soggiorno a determinate categorie di cittadini extracomunitari già presenti in Italia anche in ragione della disponibilità di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione (si veda al riguardo quanto disposto dalla circolare congiunta Lavoro-Interno del 22 dicembre 2014).

Per la conversione dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale, la circolare richiama quelle che sono le regole che devono essere rispettate nello specifico:

- il lavoratore stagionale deve essere stato effettivamente assunto in Italia . Farà fede la comunicazione al Centro per l'impiego (modello Unilav);

- il rapporto di lavoro stagionale non potrà essere inferiore a 3 mesi;

- la domanda va presentata prima della scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro.

Alla scadenza di tale periodo sarà possibile instaurare il nuovo rapporto di lavoro subordinato non stagionale. Sappiamo bene che l'esperienza pratica, soprattutto in questi casi, presenta ipotesi che difficilmente rientrano nei binari originariamente previsti. Ci si troverà di fronte a rapporti che s'interrompono prima del previsto, per licenziamento o dimissioni, o perché magari il raccolto è andato a male o il permesso è arrivato dopo quella determinata stagione agraria.

In tutto questi casi, come già successo nel passato, gli Sportelli unici sapranno coniugare il rispetto della legalità con la tutela dei diritti degli stranieri già presenti in Italia. Per gli stranieri formati all'estero, che abbiano completato programmi di formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, sono previste mille quote.
Per gli "oriundi", residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, le quote non sono assegnate a livello territoriale, ma saranno richieste dai singoli Sportelli unici una volta ricevute le domande.

La circolare si chiude ricordando come la gestione delle quote sia un percorso dinamico e l'assegnazione non abbia carattere rigido e definitivo. Se si dovesse riscontrare una concentrazione di richieste in determinate province, la direzione generale dell'immigrazione del ministero del Lavoro opererà una nuova ripartizione che venga incontro alle specifiche esigenze locali ed eviti il rischio che un certo numero di ingressi resti inutilizzato.

Da ultimo, per le quote relative al decreto flussi per l'anno 2012, viene stabilito che quelle non assegnate entro il 31 marzo prossimo saranno ritirate dalla disponibilità degli uffici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©