Compatibilità tra cariche sociali
In base ai principi generali i dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno ovvero part-time con orario lavorativo superiore al 50%, non possono “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. Gli incarichi vietati (anche a titolo gratuito) devono presentare le caratteristiche di abitualità e professionalità. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità, non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo. Da notare che sono vietati anche gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, nell’arco dell’anno solare configurano complessivamente un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità. A tali regole di carattere generale possono tuttavia esserci delle eccezioni, desumibili dalla normativa e sempre previa autorizzazione dell’amministrazione (ad esempio l’assunzione di cariche nelle società cooperative). Sono in ogni caso vietati gli incarichi che diano luogo ad un confltto di interessi per la natura o l’oggetto dell’incarico, o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.