Rapporti di lavoro

Autorizzazione ai versamenti volontari e condizioni per la totalizzazione dei contributi versati all’estero

di Andrea Costa

Con il Messaggio n. 2490 del 10 aprile 2015 l'Inps è intervenuto nuovamente per indicare, questa volta in maniera compiuta ed esauriente, le condizioni necessarie per poter procedere alla totalizzazione dei periodi contributivi maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale al fine del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla normativa italiana per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Come noto, per la concessione di tale autorizzazione è necessario che il lavoratore sia in grado di far valere cinque anni complessivi di contributi (260 contributi settimanali, o 60 contributi mensili), anche non continuativi, ovvero tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, sempreché non rientri nelle differenti ipotesi previste dalla normativa applicabile. Per il raggiungimento di tali requisiti è possibile contabilizzare anche i periodi maturati all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle differenti convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate nel tempo dall'Italia.
In particolare, la previsione negli accordi internazionali dell'istituto della totalizzazione – sia essa semplice o multipla – garantisce al lavoratore migrante che sia stato assoggettato alla legislazione di due o più Stati, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione. Come già chiarito dalla Circolare INPS n. 50 del 17 aprile 2008, laddove la contribuzione italiana non risulti sufficiente per la concessione dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, è possibile cumulare i periodi esteri maturati in Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, a condizione che nel nostro Paese sia fatto valere almeno un contributo settimanale effettivamente versato. Le deroghe al richiamato criterio previste in passato nei confronti dei titolari di sola contribuzione estera versata in Svezia, Liechtenstein e Svizzera, per i quali l'autorizzazione poteva essere concessa anche in assenza di contribuzione versata in Italia, ad oggi non sono più operative.
La richiamata Circolare n. 50 del 2008, oltre a ribadire quale criterio generale il versamento di almeno un contributo settimanale effettivo in Italia per perfezionare il relativo requisito, ha specificato la necessità di far valere almeno 52 contributi settimanali in Italia per poter totalizzare la contribuzione estera versata in Argentina, Australia, Tunisia e Venezuela. Nell'ambito delle opportune operazioni di monitoraggio sull'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale in vigore, l'Inps ha provveduto ad aggiornare tale elencazione, dapprima con il Messaggio n. 1518 del 2 marzo 2015 e poi con il Messaggio n. 2490 del 10 aprile 2015.
Rispetto a quanto previsto nella Circolare n. 50, lo scorso marzo l'Istituto ha integrato e rettificato l'elenco dei Paesi convenzionati che derogano al principio generale, inserendo la Repubblica di San Marino ed eliminando l'Argentina, dal momento che la relativa convenzione non contempla il requisito dei 52 contributi settimanali versati in Italia, bensì il versamento di almeno un contributo settimanale effettivo, così come previsto dalle disposizioni di carattere generale.
A distanza di poco più di un mese l'Inps è tornata sull'argomento non solo per confermare gli orientamenti di prassi adottati in precedenza, ma, soprattutto, per individuare compiutamente e con maggior dettaglio, l'elenco delle convenzioni che richiedono almeno 52 contributi settimanali versati in Italia per poter procedere alla totalizzare della contribuzione italiana con quella maturata all'estero, ovvero le convenzioni e/o gli Accordi stipulati con:
- la Santa Sede (art. 6, comma 1, della Convenzione del 2004);
- l'Australia (art. 11, comma 3, dell'Accordo del 1993);
- la Tunisia (art. 6, comma 1, della Convenzione del 1984);
- il Venezuela (art. 9 della Convenzione del 1988);
- San Marino (art. 4 dell'Accordo del 1974).
Nelle restanti ipotesi, l'ammissione alla prosecuzione volontaria è subordinata alla condizione che almeno un contributo settimanale sia stato effettivamente versato in Italia.

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