L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Legge 104 e permesso post ricovero

di Rossella Quintavalle

La domanda

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento circa questa fattispecie di permesso. In caso di ricovero ospedaliero non è prevista la possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso previsti dalla norma. Ma cosa succedete dopo le dimissioni? Se il genitore con handicap ha ancora bisogno di assistenza a domicilio certificata da struttura pubblica, il lavoratore ha diritto ai soli tre giorni mensili o può usufruire di ulteriori permessi retribuiti da richiedere al datore di lavoro?

Le norme che regolano la tutela della persona disabile relativamente alla possibile assistenza da parte di un familiare lavoratore dipendente, prevedono, oltre ai tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/92, anche la possibilità per il lavoratore di accedere a due tipologie di congedi straordinari, retribuiti e non. I due congedi sono regolati da norme differenti ma il tempo concesso non può essere cumulativamente superiore ai due anni. La convivenza è però elemento essenziale per l’accesso al congedo straordinario retribuito di due anni. Si riassume brevemente la disciplina per entrambi i congedi. Congedo straordinario (retribuito) biennale Secondo quanto disposto dall’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, il congedo straordinario biennale può essere richiesto, tra tutti gli aventi diritto, per ogni familiare disabile assistito, per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, in un’unica soluzione o in modo frazionato. Tale congedo dal lavoro concorre al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa unitamente al congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000. I presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito sono gli stessi previsti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tra gli aventi diritto, in ordine di priorità: 1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2. i genitori anche adottivi o affidatari in caso di mancanza, decesso o in presenza di coniuge con patologie invalidanti; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di genitori con patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso, o in presenza di figli con patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in mancanza degli altri soggetti individuati dalla norma. Con riferimento alla nozione di patologie invalidanti si deve far riferimento alle patologie indicate nell’art. 2, comma 1, lettera d), del DPCM n. 278/2000. La condizione di disabilità grave del soggetto da assistere deve essere confermata dalla competente Commissione medica ASL, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009. Congedo (non retribuito) per gravi e documentati motivi familiari L’altro congedo che il dipendente pubblico o privato ha diritto a richiedere al proprio datore di lavoro, anch’esso per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa in un’unica soluzione o in modo frazionato, è quello previsto al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 53/2000 in caso di gravi e documentati motivi familiari. Il periodo di assenza, non retribuito, non è computabile né nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali ed è legato alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, dei portatori di handicap, parenti ed affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. I soggetti di cui all’art. 433 c.c. sono il coniuge e i parenti entro il 2° grado e affini entro il 1° grado. Si precisa che per gravi motivi si intendono, così come richiamati all’art. 2 del DPCM n. 278/2000: le necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti sopra indicati, le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza dei soggetti sopra richiamati e quelle di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente a cui si aggiungono le situazioni riferite ai soggetti sopra indicati, derivanti da specifiche patologie da attestare con documentazione sanitaria. Spetta comunque a ciascun contratto collettivo disciplinare le modalità di richiesta e fruizione dei congedi in argomento oltre ad altre tipologie di permessi retribuiti.

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