Rapporti di lavoro

1° maggio, così la festività in busta paga

di Michele Regina

La giornata del prossimo 1° maggio, ai sensi della legge n. 260 del 1949, è considerata festiva.
Tale festività secondo il calendario del maggio prossimo cade in giorno infrasettimanale, venerdì.
I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge richiamate e quelle della legge 90/1954, oltre che quelle apportate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
Di seguito si ricordano alcuni principi operativi utili che rinvengono dalla disciplina legale in materia.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Invece per la festività che non coincide con la domenica, ma ciò non ricorre nel caso del prossimo primo maggio, nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Solo per ulteriore informazione si ricorda che quando le festività coincidono con il sabato è importante verificare prioritariamente la disposizione prevista dallo specifico Ccnl applicato in azienda. A tal riguardo è utile fare riferimento anche alla nota del ministero del Lavoro n. 1664 del 2006.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.
Casi previsti per lavoratori in Cig - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig vanno considerate per gli impiegati ed altri mensilizzati anche tali giornate. Per i lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile vanno escluse le festività del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno e, limitatamente ai primi 15 giorni di sospensione, le altre festività infrasettimanali. Sono escluse le festività che ricorrono in settimane lavorate ad orario ridotto.
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il dritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
La retribuzione erogata per le festività del 1°maggio concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella ordinaria di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore nel mese maggio.

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