Adempimenti

Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro 45 giorni

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

L’articolo 2, comma 1, del decreto di prossima pubblicazione sulla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, prevede che entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore deve essere adottato, mediante l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale statuto dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del Dlgs 300/1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il ministro del Lavoro e il direttore dell'Ispettorato stesso, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto, l'Ispettorato nazionale del lavoro esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

-esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di:
• lavoro;
•contribuzione;
•assicurazione obbligatoria;
•legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
•accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

-emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

-propone, sulla base di direttive del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

-cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di Inps e Inail;

-svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 124/2004;

-esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

-svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

-gestisce le risorse assegnate, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

-svolge ogni ulteriore attività ad esso demandata dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-riferisce al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Inps e all'Inail ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

-ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

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