Rapporti di lavoro

I contratti collettivi possono stabilire interruzioni diverse

di Aldo Monea

Pur mantenendo ferma l’irrinunciabilità del riposo settimanale, l’articolo 9 del Dlgs 66/2003 consente varie deroghe alle regole generali. Innanzitutto, il comma 2 prevede eccezioni al principio dell’interruzione ogni sette giorni e, di regola, di domenica. I contratti collettivi possono stabilire diversamente, ma solo se prevedono periodi equivalenti di riposo compensativo o - se la concessione di questi periodi non è possibile per motivi oggettivi - una protezione appropriata.

La deroga è possibile anche in caso di turni (cioè, lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane), qualora il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale.

La stessa disposizione considera lecita la “deviazione” dalla regola nel caso di:
• attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
• trasporti ferroviari, quali le attività a bordo dei treni, quelle discontinue e quelle che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.

Ci sono eccezioni anche alla regola del riposo di domenica (comma 3, articolo 9). Il lavoro domenicale è consentito nelle ipotesi di:
• operazioni industriali con uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate;
• attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
• attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte e per ragioni tecniche, lo svolgimento continuativo;
• industrie stagionali che hanno urgenza di lavorazioni per la materia prima o per deterioramento o utilizzazione del prodotto. Sono comprese le industrie che trattano materie di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno;
• servizi e attività in cui il lavoro domenicale avvenga per esigenze tecniche o interessi rilevanti della collettività o pubblica utilità;
• attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
• vendita al minuto e affini (articolo 7 della legge 370/1934), esercizi di vendita al dettaglio, dei Comuni turistici (e altre attività citate dagli articoli 11, 12 e 13 del Dlgs 114/1998) e lavoro nel settore termale (articolo 3 della legge 323/2000).

Altre deroghe (sempre di riposo in giorno diverso dalla domenica) sono previste per i fedeli di Chiese diverse dalla cattolica.

Giurisprudenza e interpretazioni ministeriali hanno, infine, chiarito i criteri per l’utilizzo delle deroghe, ad esempio affermando che si debbano rispettare, in tali casi, limiti di ragionevolezza rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro.

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