Rapporti di lavoro

Cig ordinaria, come cambia la contribuzione

di Beniamino Gallo

La riforma della Cig ordinaria è stata attuata dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015, prevedendo una nuova struttura di finanziamento della prestazione che si fonda sul criterio che chi la utilizza più frequentemente deve concorrere maggiormente al suo finanziamento. Il legislatore è quindi intervenuto su due versanti, riducendo il contributo ordinario che si versa sulla retribuzione e aumentando il contributo addizionale che si versa quando si utilizza la Cig.


Come cambia il contributo ordinario
Il contributo ordinario è stato mediamente ridotto del 10 per cento. Le aliquote di finanziamento sono differenziate in relazione alle dimensioni aziendali, prevedendo una aliquota maggiorata al superamento dei 50 dipendenti. Essendo il decreto entrato immediatamente in vigore per la parte di interesse, le nuove aliquote che sono applicabili già dal mese di settembre, sono:


Settore: Imprese industriali non edili e lapidee fino a 50 dipendenti
Aliquota precedente:1,90%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 1,70%

Settore: Imprese industriali non edili e lapidee con più di 50 dipendenti
Aliquota precedente:2,20%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 2,00%

Settore: Industria e Artigianato edile - Operai
Aliquota precedente:5,20%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 4,70%

Settore: Industria e Artigianato edile fino a 50 dipendenti – Impiegati
Aliquota precedente:1,90%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 1,70%

Settore: Industria e Artigianato edile con più di 50 dipendenti – Impiegati (1)
Aliquota precedente:2,20%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 2,00%

Settore: Industria e Artigianato lapideo - Operai
Aliquota precedente: 3,70%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 3,30%

Settore: Industria e Artigianato lapideo fino a 50 dipendenti – Impiegati
Aliquota precedente: 1,90%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 1,70%

Settore: Industria e Artigianato lapideo con più di 50 dipendenti – Impiegati (1)
Aliquota precedente: 2,20%; Aliquota attuale (art. 13 D.Lgs. 148/2015): 2,00%


(1) Benché in tutte le disposizioni legislative si faccia correntemente riferimento alle imprese Industriali e Artigiane, si evidenzia che con riferimento all'Artigianato si tratta di un’inutile inclusione in quanto le imprese artigiane edili non possono superare 10 dipendenti, elevabili a 14 in caso di assunzione di altri apprendisti. Comunque il numero massimo di dipendenti di un'azienda artigiana non può mai superare i 40 (settore lavorazioni artistiche e tradizionali).


Limite dimensionale dei 50 dipendenti, quando valutarlo
Il limite dei 50 dipendenti deve essere verificato al 1° gennaio di ciascun anno sulla media dei dipendenti avuti nell'anno solare precedente. Nel caso di aziende di nuova costituzione per il controllo del requisito occupazionale si tiene conto dei dipendenti della prima denuncia. Per gli anni successivi, qualora il numero dei dipendenti nell'anno solare precedente si sia mantenuto sotto il limite della media dei 50 dipendenti, nessun adempimento è richiesto al datore di lavoro. Se è stato superato il numero medio dei 50 dipendenti nell'anno solare il datore di lavoro è tenuto a presentare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una dichiarazione attestante il numero dei dipendenti occupati (Circolare n. 89 del 20 maggio 2003).
Il beneficio del versamento del contributo ridotto Cig permane per tutto l'anno anche se durante l'anno in corso si supera il numero dei 50 dipendenti, in quanto il superamento dei limiti dimensionali avrà effetto dall'anno successivo.


Nuovo criterio di conteggio dei dipendenti
Innovando rispetto alla precedente prassi risalente al 1975 (circolare n. 27.6.1975, n. 57684 RCV), ora devono essere inclusi nel calcolo della forza tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, in passato esclusi dal conteggio. Il metodo di conteggio è stato uniformato per tutte le tipologie di Cig e prevede che siano inclusi nel conteggio tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica. I lavoratori part time vanno conteggiati in proporzione all'orario di lavoro prestato. Resta da chiarire dal ministero del Lavoro e dall'Inps l'impatto della disposizione contenuta nell'articolo 27 del Dlgs 81/2015 che prevede anche per i lavoratori a termine un nuovo conteggio che tenga conto del numero medio dei lavoratori occupati negli ultimi 24 mesi e non più considerandoli una unità intera nel mese di osservazione.

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