L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattamento di fine mandato

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Il socio amministratore cessato dall'incarico è deceduto prima del pagamento del trattamento di fine mandato. Come dove essere gestito il trattamento di fine mandato? Nel dettaglio: E' comunque soggetto a contribuzione? La tassazione rimane sempre al 20% oppure si applica il 23% poi sarà tassata in via ordinaria in capo agli eredi?

Il trattamento di fine mandato (TFM) è una specifica indennità corrisposta dall’impresa all’amministratore al termine del mandato, liberamente contrattabile dalle parti (in misura fissa, in proporzione al compenso erogato ec., ma sempre in ossequio a principi di congruità e ragionevolezza). E’, pertanto, una sorta di compenso aggiuntivo (rispetto a quello ordinario) di natura retributiva (differita). L’amministratore titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può usufruire del regime di tassazione separata sulle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine mandato (TFM), purché il diritto all'indennità derivi da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto (articolo 17 co. 1 lett. c) del TUIR). In caso di tassazione separata la società dovrà operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20% (ex art. 24 co. 1 DPR 600/1973), al netto dei contributi previdenziali Inps a carico dell’amministratore (gestione separata). La tassazione definitiva sarà poi operata, come di consueto, dalla Amministrazione finanziaria. E’ opportuno ricordare che il decreto cd. Salva Italia (DL 201/2011) ha previsto, all’articolo 24 co. 31, la inapplicabilità della tassazione separata per tutti i compensi e le indennità erogate agli amministratori delle società di capitali superiori alla soglia di 1 milione di € (vedi chiarimenti della Agenzia delle Entrate, circolare 3/E del 28 febbraio 2012). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’indennità sia corrisposta agli eredi ( e quindi si applica la tassazione separata per l’intero ammontare). In ordine alla tassazione in capo agli eredi, si applica l’articolo 7 co. 3 del TUIR (tassazione separata). Circa l’assoggettamento a contribuzione l’Inps ha precisato che “in qualsiasi caso il TFM costituisce un reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa e come tale deve essere sottoposto alla contribuzione della gestione separata" (ovviamente nei limiti del massimale vigente) "nel momento in cui è effettivamente corrisposto all'amministratore.” (Inps, lettera circolare 15 marzo 2002 n. 27/7265). Nella stessa nota l’Istituto ha altresì precisato “che tutte le somme e i valori percepiti per la cessazione della carica sono da sottoporre a contribuzione considerandoli al lordo di qualsivoglia ritenuta fiscale”, quindi anche della ritenuta del 20%.

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