L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Dirigenti, tfr e ferie non godute

di Rossella Quintavalle

La domanda

Per il contratto dei dirigenti commercio, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il pagamento delle ferie non godute va a confluire nell'imponibile del TFR?

In materia di trattamento di fine rapporto occorre in primo luogo analizzare quanto dettato dall’articolo 2120 del codice civile, nonchè dalla contrattazione collettiva di categoria a cui è concessa la possibilità di deroga rispetto alle previsioni normative. L’articolo 2120 dispone che “… il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5…….salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. Si applica quindi un principio di onnicomprensività della retribuzione per il quale nel calcolo del TFR deve computarsi ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, che non abbia carattere occasionale o di rimborso spese, salvo eventuale diversa previsione dei contratti collettivi. Il CCNL dei dirigenti del commercio nel disciplinare il TFR non fa cenno a quali siano gli elementi da prendere in considerazione per il suo calcolo, né a quelli da escludere, diversamente da quanto disciplinato in altri CCNL; l’unico riferimento per i dirigenti commercio è la legge 297/82 (con cui fu novellato l'art.2120 del c.c.). In assenza di indicazioni precise della contrattazione collettiva di categoria, non rimarrebbe che rifarsi all’orientamento della giurisprudenza che, però, è anch’esso controverso. Una costante giurisprudenza di legittimità nega addirittura il diritto del dirigente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sostenendo che il mancato godimento è imputabile esclusivamente allo stesso dirigente che, data la sua posizione apicale, ha il potere di autodeterminare le proprie ferie, fatta eccezione nei casi in cui egli sia in grado di provare il verificarsi di eccezionali ed oggettive necessità aziendali di ostacolo al godimento del riposo annuale. Tuttavia il CCNL dirigenti commercio prevede espressamente il riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie e al comma 6 dell’articolo 13 disciplina: “Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.”; non si esprime però con analoga chiarezza in merito alla computabilità o meno della indennità sostitutiva delle ferie fini del TFR. Da ultimo è di particolare interesse la sentenza n. 17248 della Corte di Cassazione pubblicata il 27/8/2015, che pur esprimendosi per un caso diverso in cui la contrattazione aveva espressamente escluso l'indennità sostitutiva delle ferie dal calcolo del TFR, ha però sancito un principio generale secondo il quale per l'esclusione dell'indennità di mancato godimento delle ferie dal calcolo del TFR è necessaria una previsione esplicita del CCNL. Secondo la stessa sentenza “le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi a buona fede”, e pertanto le eccezioni al principio della onnicomprensività della retribuzione devono essere esplicite, chiare e dirette nella previsione contrattuale anche in riferimento all’eventuale esclusione dell'indennità di mancato godimento delle ferie dal calcolo del TFR. In conclusione, non essendovi interpretazioni univoche sull’argomento, a parere di chi scrive risulta opportuno fare riferimento al principio generale sancito nella citata recente sentenza di cassazione secondo il quale le eccezioni al principio della onnicomprensività della retribuzione per il calcolo del TFR devono essere chiaramente esplicitate dalla contrattazione collettiva. Alla luce della sentenza, dunque, poichè nulla di esplicito in proposito risulta espresso nel CCNL, si ritiene che in caso di interruzione del rapporto di lavoro di un dirigente del settore commecio, l’importo dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute debba confluire nella retribuzione ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto. Così recita parte della la sentenza: "……Come noto, l'art. 2120, secondo comma c.c. disciplina il T.f.r. secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso della computabilità in esso di ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, salvo che avvenga a titolo occasionale o di rimborso spese. La previsione è tuttavia derogabile, secondo l'incipit della disposizione: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi". La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'intendere la possibilità di deroga in modo chiaro ed univoco e non indiretto (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2781). E tale requisito si esplicita ulteriormente nella doverosa formulazione della norma collettiva in termini appunto chiari ed univoci, tenuto conto che "anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi a buona fede": sicchè, atteso che la deroga al criterio dell'onnicomprensività rappresenta un condizionamento del diritto del lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro, "questa limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede ... che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile in modo chiaro ed univoco" (così, in motivazione: Cass. 18 settembre 2007 n. 19350). Ora, una tale deroga non deve necessariamente esprimersi in una specifica esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo del T.f.r., ben potendo la contrattazione collettiva dettare in via più generale un'autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204)…..."

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