Rapporti di lavoro

Dall’Agenzia per l’Italia digitale le indicazioni per le postazioni di lavoro dei soggetti disabili

di Paola Sanna

Con circolare 2 del 23 settembre 2015, l'Agenzia per l'Italia digitale ha fornito le specifiche tecniche su hardware, software e tecnologie delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della legge 4/2004, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

Va evidenziato che la ratio della norma è fare in modo che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, eroghino servizi e forniscano informazioni fruibili senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, utilizzano tecnologie assistive o configurazioni particolari. E' anche opportuno puntualizzare che nell'ambito di questa disciplina sono da intendersi persone con disabilità tutti «coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

Le tecnologie assistive sono definite nella legge 4/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), come «gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici».

In buona sostanza dunque, nella circolare l'Agid ha stabilito quali siano le specifiche tecniche della strumentazione hardware e software e le specificità della tecnologia assistiva, di cui vanno dotate le postazioni di lavoro in modo tale da renderle adeguata alla specifica disabilità del soggetto che le utilizza, ma anche alle mansioni effettivamente svolte.
Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro sia pubblici che privati e vanno rispettate anche in caso di adibizione del lavoratore a mansioni in telelavoro.

I datori di lavoro sono ora dunque in possesso delle linee guida e degli elementi essenziali per riuscire ad adempiere agli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia. Preme infine segnalare che le specifiche tecniche si rivolgono a tutti i soggetti che nell'ambito delle proprie funzioni hanno responsabilità decisionali in merito all'organizzazione del lavoro di soggetti terzi ed all'inserimento lavorativo del dipendente con disabilità; sono rivolte anche alle funzioni aziendali che si occupano di prevenzione e di valutazione dei rischi ed alle figure coinvolte nel processo attuato dal Dlgs 81/2008.

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