Rapporti di lavoro

Delega di funzioni, il lavoratore può dire di no

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Non esiste alcun obbligo di accettazione della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro: il lavoratore interessato, infatti, può rifiutare tale delega. Il chiarimento è stato fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il ministero del Lavoro, con l’interpello n. 7 contenuto nella nota prot. 18528 del 2 novembre scorso.

La questione è stata sempre dibattuta a causa delle varie soluzioni sinora fornite al quesito sia nel settore pubblico, sia in quello privato, influenzate da problematiche di ordine burocratico o gerarchico, ossia se la delega di funzioni rientrasse nella discrezionalità del datore di lavoro o del dirigente (nel settore pubblico), di definire l’assetto dell’organizzazione del lavoro fino ad individuare inderogabilmente il soggetto a cui conferire la delega stessa.

L’interpello riporta all’articolo 16 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nel cui comma 1 viene stabilito che la delega delle funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa a condizione che risulti da atto scritto con data certa; il delegato sia in possesso di tutti i requisiti professionali e d’esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; con essa vengano attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; con essa venga attribuita al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento della funzione oggetto di delega; la delega sia accettata dal delegato.

Perché dunque la delega sia efficace occorre che si verifichino tutte le caratteristiche di cui si è fatto cenno, preordinate all’accettazione, in forma scritta, da parte del delegato. Del resto, spesso la non accettazione è motivata dal riconoscimento da parte del soggetto individuato dal datore di lavoro o dirigente di non possedere i requisiti professionali per il corretto e completo svolgimento della funzione, la quale è quasi sempre accompagnata da provvedimenti sanzionatori penali in caso di inosservanze, ovvero di non riconoscere sufficientemente l’organizzazione del lavoro a cui è preposto, oppure, il più delle volte, dalla mancanza delle risorse economiche per far fronte alle varie e mutevoli esigenze che caratterizzano la funzione. Va osservato, infatti, che fatta salva l’esclusione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione, la valutazione dei rischi e la redazione del documento della sicurezza, tutte le altre funzioni elencate nell’articolo 18 del Testo unico sono delegabili e tutte richiedono professionalità specifica, potere di organizzazione e di spesa che se non coperte o previste possono costituire un valido motivo di non accettazione del soggetto individuato.

L'Interpello 7/15 della Commissione per gli interpelli

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