Rapporti di lavoro

Il “Decreto semplificazione” riscrive l'articolo 19 del DPR 602/1973

di Luca Vichi

L'articolo 3 della Legge n. 23/2014 (“Delega fiscale”) affida al Governo il compito di introdurre norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.
In attuazione di tale delega sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs n. 159/2015 che introduce alcune misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
In particolare l'articolo 10 del citato decreto modifica l'articolo 19 del DPR n. 602/1973 rubricato “Dilazioni di pagamento”. Vediamo in sintesi le principali modifiche apportate dal legislatore alla norma citata aventi ad oggetto le dilazioni concesse a decorrere dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 159/2015).


Il nuovo comma 1
Il comma 1 prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Viene aggiunto un nuovo periodo che stabilisce come, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a euro 50.000,00 la dilazione possa essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il nuovo comma 1-quater
Anche al comma 1-quater viene introdotto un nuovo periodo. In seguito alla presentazione della richiesta di rateazione, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica da parte delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'articolo 48-bis), per le quali non può essere concessa la dilazione, il nuovo comma 1-quater precisa che:
-non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della richiesta di rateazione;
- in caso di relativo accoglimento della richiesta di rateazione, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.


Le modifiche al comma 3
Il nuovo comma 3:
- prevede che si verifichi la decadenza automatica dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di 5 rate. La previgente disciplina prevedeva la decadenza in caso di mancato pagamento di 8 rate;
- riscrive la lettera c) che stabilisce ora come il carico possa essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale eventualità il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.


Il nuovo comma 3-bis
Il D.Lgs n. 159/2015 stabilisce infine l'inserimento del nuovo comma 3-bis che prevede che:
- in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso;
- allo scadere della predetta sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72.

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