Previdenza

La rinuncia allo stipendio non libera le parti dall'obbligo di versare i contributi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La rinuncia allo stipendio non libera le parti (datore di lavoro e lavoratore) dall'obbligo di versare i contributi che vanno calcolati sulle retribuzioni effettive (anche se non pagate) e non sul minimale contributivo. Cosi si è espresso il Ministero del lavoro nella risposta interpello numero 26/2015 diffusa ieri. Gli esperti ministeriali sono stati chiamati a esprimersi dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro; in particolare l'ANCL, nel quesito, ha ipotizzato la rinuncia, da parte di calciatori e tecnici, delle retribuzioni già maturate ma non pagate, con la finalità di liberarsi velocemente dal vincolo societario, per passare ad altra organizzazione sportiva. Sulla base di questa ipotesi, è stato chiesto se i contributi fossero comunque dovuti e, eventualmente, se la contribuzione dovesse essere calcolata sulla retribuzione non corrisposta oppure sui minimali contributivi. Giova ricordare che, sulla base delle norme in essere, l'obbligo di versare i contributi è la diretta conseguenza dell'imposizione normativa di assicurare i lavoratori. La concreta realizzazione del presupposto si ha quando il lavoratore presta la sua attività di tipo subordinato a favore di un altro soggetto che giuridicamente si identifica come un datore di lavoro. Entrambi devono pagare i contributi anche se responsabile del versamento, in genere all'Inps, è il datore di lavoro. Le parti non possono concludere alcun tipo di accordo (anche sindacale) che sia finalizzato a eludere la contribuzione obbligatoria. Nel caso specifico i tecnici ministeriali hanno vagliato la legislazione prevista per il lavoro sportivo, vale a dire la legge 91/81. L'esame della disposizione rileva che gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano attività sportiva a titolo oneroso, con il carattere della continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, sono fondamentalmente legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato che - vista la particolarità del settore - presenta, tuttavia, delle peculiarità. Tra gli elementi caratterizzante lo speciale rapporto emerge la possibilità di fissare la retribuzione annuale direttamente nel contratto di ingaggio, nel rispetto del minimo federale, determinato per ogni singola serie professionistica; tale emolumento, una volta quantificato e contrattualizzato, assorbe qualunque altra competenza (straordinari, trasferte, gare notturne ecc). Sul fronte contributivo – ricorda il Ministero – la specificità si rinviene nell'obbligo posto dalle legge a carico delle società sportive, di versare un ulteriore contributo al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, calcolato sullo stipendio annuo lordo del calciatore, ferma restando l'ordinaria copertura per l'assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) e quella per le malattie.
Oltre a ciò, gli esperti si sono anche basati sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l'obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro (soggetto obbligato) e l' Istituto (Inps o altro) titolare della posizione attiva creditoria; il lavoratore, rispetto a tale obbligazione, il lavoratore, appare come soggetto terzo ed esclusivamente beneficiario della prestazione. Ed ecco, quindi, delinearsi la conclusione: i contributi vanno comunque versati a prescindere; tale obbligazione permane anche se il lavoratore rinuncia agli emolumenti in quanto l'Istituto previdenziale, titolare del diritto del credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi (i lavoratori). L'imponibile contributivo è costituito dalla retribuzioni dovute anche se non pagate e non dai minimali. Per quanto riguarda la compilazione del libro unico del lavoro (LUL), il Ministero ricorda che, intervenendo una conciliazione avente come oggetto la rinuncia del lavoratore alle sue spettanze, le stesse non vanno registrate nel libro unico del lavoro.

Interpello su settore calcistico, retribuzione e contribuzione

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