Adempimenti

Fondo vittime dell’amianto, estese le prestazioni ai malati di mesotelioma

di Luca De Compadri

L'articolo 1, comma 241, della legge 244/2007 ha previsto quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo per le vittime dell'amianto i lavoratori titolari, ai sensi del testo unico di cui al Dpr 1124/1965, di rendita diretta a cui sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto, titolari di rendita a superstiti.

Con l'articolo 1, comma 116, della legge di Stabilità 2015 si sono estese le prestazioni erogate dal Fondo, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, anche ai malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale all'amianto. Pertanto l'Inail erogherà ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale “una tantum” di importo pari a 5.600,00 euro su istanza dell'interessato (si veda il decreto interministeriale Lavoro-Finanze del 4 settembre 2015).

La circolare dell'Inail numero 76 del 6 novembre 2015 fornisce le prime istruzioni ai fini dell'erogazione della prestazione in questione. Il requisito soggettivo va individuato nel risultare affetto nel periodo 2015 - 2017 da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale (al riguardo, si sottolinea che non rileva la cittadinanza dell'interessato). Per quanto concerne esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, l'Inail richiede che: a) la sussistenza di tale esposizione risulti dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto; b) l'insorgenza della patologia sia compatibile con i periodi della predetta convivenza.

Il requisito della esposizione ambientale potrà, secondo l'istituto, essere comprovato ove non sussista una esposizione professionale che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata e in assenza di esposizione familiare nei termini sopra specificati.

Allegata alla circolare 76 si trova la modulistica che, debitamente compilata, potrà essere inviata (con raccomandata a.r.) o presentata all'istituto presso la sede territoriale o compartimentale competente per domicilio. L'istanza contiene una autocertificazione attestante tutti i dati necessari per il riconoscimento della prestazione. Tale istanza, quindi, deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e deve contenere l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.

L'Inail, infine ricorda che :
- il certificato deve essere rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs);
- le dichiarazioni rilasciate con l'istanza dagli interessati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, saranno oggetto dei controlli previsti dall'articolo 71 dello stesso decreto, secondo le modalità già definite dall'istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.

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