L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Sicurezza lavoro in assunzioni congiunte agricole

di Josef Tschoell

La domanda

Nelle assunzioni congiunte quale è il datore di lavoro che svolge le visite mediche e quanti piani di sicurezza devono essere predisposti? Una visita ed un piano di sicurezza il tutto fatto dalla capogruppo (cooperativa)? Oppure uno per ogni utilizzatore? Infine anche in questo ambito (sicurezza del lavoro) vige la responsabilità in solido tra i datori di lavoro?

Con l’assunzione congiunta più datori di lavoro assumono la stessa persona che svolgerà la sua prestazione secondo le esigenze di ciascuno di loro, ma, come sembra, senza una preventiva e precisa ripartizione di tempi dedicati all’uno o all’altro. La norma non specifica l’applicazione concreta per una serie di istituti come per esempio: chi esercita i poteri del datore di lavoro (potere direttivo, applicazione di una sanzione disciplinare, come recedere da un rapporto di lavoro “congiunto” etc.), da parte di chi e in quale maniera vanno effettuati i vari adempimenti. Finora sono state solamente chiarite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte (D.M. 27 marzo 2014). Inoltre, il Ministero del lavoro (nota n. 37/0007671/ del 6 maggio 2015) ha chiarito gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro per questi particolari rapporti devono essere effettuati dagli stessi soggetti che sono già tenuti alla comunicazione “UniLav-assunzionicongiunte”. Rientrano tra questi adempimenti le scritturazioni del libro unico del lavoro/LUL, l’invio dei modelli Uniemens e/o DMAG all’INPS, la gestione della posizione del datore di lavoro presso gli istituti previdenziali. Anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro non è rinvenibile una chiara disciplina neanche all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, ovviamente anche perchè all’epoca di redazione del testo unico l’assunzione congiunta non era prevista nell’ordinamento. Per quanto riguarda l’obbligo di visita medica sembra che il datore di lavoro “capogruppo” possa assolvere da solo a tali obblighi. L’art. 39, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 (svolgimento dell'attività di medico competente) consente che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Se è concessa la facoltà di nominare più medici dovrebbe significare che, viceversa, anche uno solo possa adempiere a tali obblighi. Tale pensiero sarebbe anche in linea con quanto finora espresso dal Ministero del lavoro sulle assunzioni congiunte. Invece, il piano di sicurezza è disciplinato dall’art. 100, D.Lgs. n. 81/2015 (piano di sicurezza e di coordinamento), ma è riferito ai cantieri temporanei o mobili e non sembra il caso dell’agricoltura, ma più dell’edilizia. Forse il lettore ha inteso la valutazione dei rischi. In questo caso si ritiene che la valutazione e la redazione del documento sia a carico di ciascun datore di lavoro attesa anche la delicatezza del tema sicurezza e le diverse situazioni di rischio che possono presentarsi. Infatti, l’art. 17, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Infine è stato chiesto se anche nell’ambito della sicurezza del lavoro vige la responsabilità in solido tra i datori di lavoro. L’art. 31, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 276/2003 contiene una clausola di tutela molto forte a favore dei lavoratori interessati dall’assunzione congiunta, obbligando i datori di lavoro di rispondere in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. La responsabilità sembra così estesa anche agli obblighi in materia di sicurezza del lavoro perché si tratta di un obbligo di legge scaturente dal rapporto di lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©