Rapporti di lavoro

Consiglieri di parità: permessi non retribuiti e indennità per il 2014

di Pietro Gremigni

Il Ministero del lavoro e dell'economia hanno ripartito tra le regioni le risorse necessarie per liquidare, per l'esercizio 2014, le indennità spettanti ai consiglieri nazionali di parità, nonché per quelli regionali e provinciali.
Si tratta de decreto interministeriale del 29 settembre 2015 attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 198/2014, tra l'altro, di recente riformato dal decreto sulla semplificazione nell'ambito del job act.

Diritto del consigliere di parità – L'art. 17 citato prevede a favore del consigliere nazionale di parità, se lavoratore dipendente, il diritto a permessi non retribuiti collegati ad una determinata indennità, oppure in alternativa, il diritto a dei congedi non retribuiti con diritto ad un'indennità complessiva che tenga conto della retribuzione persa.
La stessa indennità compete anche ai consiglieri di parità che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.
I consiglieri regionali e provinciali hanno diritto a una indennità mensile da rideterminare periodicamente in base alle risorse stanziate.
La recente semplificazione operata dal D.Lgs. 151/2015 ha sostanzialmente mantenuto invariata tale disposizione, limitandosi ad abolire la figura del consigliere provinciale sostituita dal consigliere della città metropolitana, in conseguenza dell'abolizione progressiva delle province.

Permessi retribuiti – Va anche ricordato che i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, se si tratta di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi sono retribuiti e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.

Valori 2014 – Il decreto interministeriali ha quindi stabilito i valori delle indennità per il 2014 tenendo conto dello stanziamento complessivo tra le regioni di quasi 331 milioni di euro. Tale valore rappresenta il 70% delle risorse presenti nel Fondo nazionale. La ripartizione delle risorse è effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.
I permessi non retribuiti spettanti ai consiglieri nazionali lavoratori dipendenti sono pari a 50 ore mensili medie con diritto ad un'indennità annua di 10.000 euro.
In caso di aspettativa non retribuita l'indennità è fissata in 10.000 euro annue.
L'indennità giornaliera a favore dei consiglieri regionali e provinciali varia a seconda che si tratti di consigliere effettivo o supplente:

Funzione ---> Indennità mensile lorda
Consigliere regionale effettivo ---> 90 euro
Consigliere regionale supplente ---> 45 euro
Consigliere provinciale effettivo ---> 68 euro
Consigliere provinciale supplente ---> 34 euro

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