Rapporti di lavoro

Fondi di solidarietà, compatibilità dell’assegno ordinario con una nuova attività lavorativa

di Josef Tschöll

Una delle questioni più complesse da affrontare quando il lavoratore è beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito è quella della compatibilità del diritto al beneficio con lo svolgimento di altra attività lavorativa e la possibilità di cumulare l'eventuale retribuzione oppure compenso derivante da tale attività con quanto è erogato a titolo di sostegno al reddito sia nell'ambito di strumenti ordinari, sia di misure in deroga.
Mentre, a determinate condizioni, può essere riconosciuta la compatibilità tra una nuova attività lavorativa e il diritto al beneficio, tradizionalmente le possibilità di cumulo tra prestazioni previdenziali e reddito derivante da altre attività lavorative sono fortemente limitate.
Sulla questione della compatibilità tra un nuovo rapporto di lavoro e il diritto alle prestazioni erogate dai diversi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del Dlgs n. 148/2015 e della cumulabilità non esistono disposizioni dalla normativa o dalla prassi. Tuttavia, si ritiene di poter ragionale per analogia con le altre misure di sostegno al reddito come di seguito specificato.


Compatibilità. Con riferimento alle prestazioni erogate dai diversi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del Dlgs n. 148/2015 in caso di sospensione del rapporto di lavoro, si ritiene che la disciplina applicabile alla compatibilità tra il rapporto di lavoro in essere e una eventuale nuova attività lavorativa possa essere quella prevista per l'integrazione salariale (v. par. 10.1.).


Cumulabilità. Meno certezze, in assenza di una specifica regolamentazione definita dalla normativa o dalla prassi, si hanno in relazione alla cumulabilità tra il beneficio e il reddito derivante da una nuova attività lavorativa.
Poiché la finalità perseguita dal legislatore nella costituzione dei fondi di solidarietà è quella di dare copertura ai settori esclusi dalla cassa integrazione guadagni, si ritiene che, in generale, possano essere valide le regolamentazioni definite per l'integrazione salariale.
Riguardo le erogazioni del fondo di solidarietà residuale di cui all'articolo 28 e del fondi di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del Dlgs n. 148/2015, poiché si tratta di gestioni dell'Inps la logica suggerisce che siano applicabili le regole di cumulabilità previste per l'integrazione salariale.
Maggiormente incerte sono le regole di cumulabilità per le prestazione dei fondi di solidarietà bilaterali del modello principale (articolo 26 del Dlgs n. 148/2015). Anche se si tratta di fondi di solidarietà bilaterali, essi sono costituiti presso l'Inps e hanno natura pubblicistica. Questo farebbe propendere per considerare l'applicazione delle regole di cumulabilità valide per l'integrazione salariale.
Per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà del modello alternativo (articolo 27 del Dlgs n. 148/2015), in quanto basate su una gestione autonoma e privatistica dei fondi, dovrebbero essere verosimilmente i fondi stessi a stabilire se la loro erogazione sia cumulabile e in che termini con il reddito derivante da una nuova attività lavorativa.

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