Rapporti di lavoro

Obblighi per il lavoratore e sanzioni per il datore di lavoro

di Josef Tschöll

Il lavoratore beneficiario di integrazione salariale che intraprenda una nuova attività lavorativa ne deve dare preventiva comunicazione alla sede dell'Inps competente per territorio (art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015). Nel dettaglio, tale comunicazione deve precedere l'inizio dell'attività lavorativa eventualmente svolta e non tanto l'erogazione dell'integrazione salariale, che solitamente è posticipata (Cass. n. 6296/2001).
La mancata comunicazione da parte del lavoratore comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale.
Le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono considerate valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ovviamente dovranno effettuare personalmente la comunicazione i lavoratori che intraprendono attività lavorative non oggetto di comunicazione obbligatorie, come in caso di lavoro autonomo.
L'art. 8, co. 6, del D.L. n. 86/1988 prevede anche pesantissime sanzioni a carico del datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento. Questo è tenuto a versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questo è stato occupato alle sue dipendenze. La sanzione si applica in aggiunta ad ogni altra sanzione prevista (in particolare della maxisanzione contro il lavoro nero).

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