L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Le regole per lo sciopero nei servizi di pulizia

di Imbriaci Silvano

La domanda

Una società di servizi di pulizia operante in una struttura sanitaria non ha inteso intavolare alcuna discussione con una sigla sindacale non firmataria di contratto. Oggi questa sigla comunica di aver inizato uno stato di agitazione nel rispetto della legge 146/90 e s.m. chiedendo un incontro per la procedura di raffreddamento. Non volendo l'azienda ancora intraprendere nessuna discussione con la O.S. come può adempiere alle disposizioni della legge 146/90 e dell'accordo collettivo in merito alla richiesta di applicazione dei servizi minimi essenziali, avendo presente che gli iscritti a tale O.S. rappresentano il 10% della forza cantiere?

Nel settore pulizie e multiservizi la regolamentazione del diritto di sciopero è stata oggetto di un accordo nazionale (fin dal 15 gennaio 2002), già valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia nello stesso anno. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990 quelle relative a servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri. I servizi di pulizia strumentali all’erogazione dei servizi pubblici essenziali sono assicurati in modo da garantire (per i servizi diversi da quelli che comunque devono essere garantiti al 100% come la pulizia sale operatorie) un minimo di funzionalità (50%) del livello si servizio. Ciò precisato il problema posto nel quesito riguarda l’applicabilità delle procedure di raffreddamento e conciliazione nel caso di organizzazioni sindacali non firmatarie che abbiano proclamato lo stato di agitazione. L’effettuazione di tali procedure prima della proclamazione dello sciopero costituisce un obbligo per entrambe le parti (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990). E comunque, i soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2 della stessa norma. Ai fini dell’obbligo di espletare tali procedure non assume rilievo il grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale richiedente, o il fatto che la stessa risulti firmataria, o meno, dell’accordo o del contratto collettivo di riferimento (cfr. delibera Commissione 5 marzo 2005, n. 05/122). La legge 146/90, prevede inoltre la possibilità per le parti che non intendano adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, di richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga presso la prefettura o il comune oppure presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale se lo sciopero ha rilievo nazionale. Tale procedura, definita conciliazione amministrativa, facoltativa per le parti firmatarie, diventa obbligatoria per i sindacati non firmatari di contratto anche indipendentemente dalla loro rappresentatività. L’adempimento alle disposizioni della legge n. 146/1990 dovrà dunque essere assicurato dall’azienda e dalle parti, sia sotto il profilo della garanzia del servizio minimo essenziale, sia sotto l’aspetto dell’osservanza delle procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione, nonché di proclamazione dello sciopero, in quanto il recepimento dell’accordo da parte della Commissione vincola anche i soggetti non firmatari del contratto o dell’accordo stesso. In ogni caso, ove sia coinvolta una organizzazione sindacale non firmataria , le disposizioni di legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali sopra viste impongono l’osservanza delle procedure di conciliazione previste dalla legge.

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