Rapporti di lavoro

I chiarimenti dell’Inps sul calcolo della Naspi

di Antonio Carlo Scacco

Modalità di calcolo della Naspi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, presentazione della Did (dichiarazione di immediata disponibilità), computo dei 30 giorni di lavoro effettivo ai fini del diritto alla prestazione: sono solo alcuni dei chiarimenti diffusi dall'Inps nella circolare n. 194 del 27 novembre 2015.

Circa la durata della NASpI, l'abrogazione della norma del D.Lgs. n. 22/2015 che prevedeva una durata massima di 78 settimane per gli eventi di disoccupazione intervenuti a partire dal 1° gennaio 2017, comporta che anche a questi ultimi si applica la durata massima di 24 mesi. Ulteriore chiarimento riguarda le modalità di calcolo della durata della prestazione se inferiore a sei mesi, limitatamente ai soli lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (CSC 70501-5, 70401, 11807, 70708), relativamente agli eventi di disoccupazione intervenuti entro il 31 dicembre 2015. Il co. 4 dell'articolo 43 del d.lgs. 148, infatti, prevede la non applicabilità della norma secondo cui ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti e Mini-ASpI fruite negli ultimi quattro anni. Quindi i predetti periodi si calcolano ma la durata della NASpI così determinata non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi.

Altra rilevante novità concerne le nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Secondo la nuova definizione introdotta dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, sono "disoccupati" i lavoratori privi di impiego che dichiarano in via telematica la immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. A tale proposito la domanda di indennità (nell'ambito della vecchia ASpI e delle nuove NASpI e DIS-COLL ) vale come DID e viene inserita dall'ANPAL, la nuova Agenzia per le politiche attive, nel sistema informativo unitario. Tale modalità di presentazione della DID si aggiunge alla ordinaria presentazione effettuata mediante registrazione al portale. Si ricorda, inoltre, che il lavoratore senza occupazione non può più, differente da quanto accadeva in passato, presentarsi presso un qualsiasi Centro per l'impiego per rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione sarà invece tenuto a contattare il centro per l'impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per la stipula del patto di servizio personalizzato, nel quale l'interessato dichiarerà la propria disponibilità a partecipare ad una serie di attività formative ed alla accettazione di congrue offerte di lavoro. La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative sarà sanzionata in misura variabile (fino alla decadenza della prestazione dopo ripetute, mancate presentazioni). Anche la mancata e ingiustificata accettazione di una offerta di lavoro congrua, comporterà la decadenza dalla prestazione.

Chiarimenti, inoltre, riguardano le modalità di calcolo dei 30 giorni effettivi di lavoro nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, vista le oggettive difficoltà di calcolo, si fa riferimento a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna. Quindi si sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e si dividono per 24. Ad esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4.

In genere la verifica della sussistenza del requisito delle 30 giornate si realizza analizzando il flusso telematico (Uniemens); se manca il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate (es. lavoratori a domicilio), il requisito è soddisfatto se sono presenti 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto. Per i lavoratori agricoli si fa riferimento alle buste paga laddove i relativi archivi telematici non siano aggiornati. Per i lavoratori somministrati ed i lavoratori intermittenti, caratterizzati da periodi di lavoro e di non lavoro, si osservano regole particolari. I periodi di non lavoro non sono utili ai fini del raggiungimento delle tredici settimane di contribuzione richieste per l'accesso alla prestazione, né per la determinazione della durata e della misura. Tali periodi di non lavoro, invece, sono considerati "neutri" ai fini del requisito delle trenta giornate, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Infine un chiarimento sulla norma (l'articolo 5 co. 1 del d.lgs. 22/2015) secondo cui ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Se nel quadriennio di osservazione il lavoratore ha fruito di indennità di mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere valorizzati ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI.

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