Rapporti di lavoro

Ammortizzatori in deroga per i call center in crisi

di Paolo Rossi


Il ministero del Lavoro, con circolare 30 novembre 2015, n. 31, fornisce le indicazioni operative per l'accesso all'indennità di sostegno al reddito in favore degli operatori call-center. Si tratta del sussidio disciplinato con il recente decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015, in attuazione dell'art. 44, co 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, destinato a fornire misure "in deroga" per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5,2 milioni per l'anno 2015 e di euro 5, 5 milioni per l'anno 2016.

Causale d'intervento
La circolare n. 31/2015 si sofferma sulla causale d'intervento giustificata da una crisi aziendale. Al riguardo, il Ministero precisa che la crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. A tal fine, l'impresa deve predisporre:
-una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni della difficoltà economico-finanziaria; deve essere, inoltre, verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l'assenza di nuove assunzioni;
-un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento; il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell'occupazione.

Procedimento amministrativo
Le imprese ammesse al trattamento devono sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, devono presentare la relativa domanda di concessione. I canali per la presentazione delle istanze sono due: a mezzo posta raccomandata A/R (con destinataria la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. - Divisione III, via Fornovo 8- 00192 Roma); oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda deve contenere:
- in allegato, il verbale di accordo e l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
- i dati relativi all'azienda (denominazione, sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, ecc.);
- i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
- la causale di intervento per l'accesso al trattamento con l'indicazione del programma di crisi aziendale;
- il piano di risanamento;
- l'attestazione di possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale citato (azienda del settore dei call center non rientrante nel campo di applicazione della CIGS; organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente; unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome; ecc) e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail;
- l'opzione per il pagamento anticipato della indennità da parte dell'INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell'azienda stessa.
È possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - Area Lavoro - Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©