L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lo sgravio contributivo per chi assume in sostituzione maternità

di Alberto Bosco

La domanda

Nel caso in cui si assuma un lavoratore a termine per un mese senza causale, poi si proroghi il contratto in sostituzione di maternità, è possibile fruire dello sgravio contributivo del 50% ( nel caso di azienda con meno di 20 dipendenti) o la proroga non può essere considerata come nuova assunzione? La circolare Inps 117/2000 al punto 1 prevede la fruizione in caso di assunzione, ma in questo caso la proroga può essere considerata come nuova assunzione?

La soluzione ideale è rappresentata da una nuova assunzione a termine per sostituzione di maternità, cosa che – oltre alla riduzione dei contributi in misura del 50% per le aziende con meno di 20 dipendenti – esonera dal versamento del contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a termine. In ogni caso, la proroga non può essere ritenuta una nuova assunzione ma, appunto, una proroga del contratto originario. Una possibile via di “fuga” è costituita dal fatto che l’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001, al comma 2, dispone che l’assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

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