Rapporti di lavoro

Entro il 16 dicembre l’acconto dell’imposta sostitutiva sul Tfr

di Cristian Callegaro

Entro domani, 16 dicembre, i sostituti d'imposta sono chiamati a versare, attraverso il modello F24, l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr per l'anno 2015.
Secondo l'articolo 2120 del codice civile, l'importo che spetta al dipendente a titolo di Tfr è composto da una quota capitale (pari alla retribuzione utile annua divisa per 13,5) e da una quota finanziaria, rappresentata dalla rivalutazione del fondo Tfr maturato al 31 dicembre dell'anno precedente. Quest'ultima si calcola attraverso l'applicazione di un coefficiente di rivalutazione, composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l'indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l'interruzione.

Mentre la quota capitale è soggetta a tassazione separata (al momento del pagamento del Tfr), dall'anno 2001 quella riferita alla rivalutazione è assoggettata a un'imposta sostitutiva, da calcolarsi annualmente indipendentemente dal pagamento del Tfr. L'imposta sostitutiva viene calcolata sulla base di un'aliquota pari, per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, al 17% (in precedenza l'aliquota era fissata nella misura dell'11%).
Il versamento dell'imposta avviene in due quote: entro il 16 dicembre dell'anno in corso, per una quota pari al 90% e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo; per la rivalutazione riferita all'anno 2015, quindi, si dovrà versare un acconto entro il prossimo 16 dicembre 2015, mentre il saldo, se dovuto, dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2016.


Calcolo dell'acconto. Il calcolo dell'imposta da versare a titolo di acconto può essere effettuato utilizzando due metodi alternativi:

- il metodo storico: il sostituto d'imposta deve calcolare l'acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell'anno;

- metodo previsionale: il sostituto deve determinare presuntivamente l'acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, l'imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso, sommando a questo l'importo riferito ai dipendenti cessati nel periodo 1 gennaio 2015/30 novembre 2015. Nel caso di scelta del metodo previsionale, se il versamento risultasse successivamente inferiore a quanto dovuto, si dovranno applicare le sanzioni e gli interessi.

Sono escluse dal versamento dell'imposta sostitutiva le società costituite nel 2015, per mancanza del presupposto impositivo, dato che non esiste alcun fondo Tfr al 31 dicembre 2014 sulla cui rivalutazione applicare la predetta imposta sostitutiva.
Si rammenta che anche il Tfr accantonato al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro); la rivalutazione deve essere imputata alla posizione del singolo lavoratore e assoggettata all'imposta sostitutiva del 17 per cento. Anche in tale situazione, pertanto, spetta al sostituto d'imposta determinare e versare l'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione della quota maturata presso il Fondo di tesoreria. Il sostituto avrà la possibilità di conguagliare l'importo versato a titolo di rivalutazione, nella denuncia contributiva mensile, con i contributi dovuti per i dipendenti.


Operazioni straordinarie. In caso di operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti: dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione; dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione.
In caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, invece, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti: dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso altri datori di lavoro; dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo Tfr maturato, relativamente a detti dipendenti.

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