Rapporti di lavoro

Mobilità in deroga, il periodo non è frazionabile

di Mauro Marrucci

I decreti regionali di concessione della mobilità in deroga non possono riguardare periodi frazionati cioè periodi non continuativi rispetto a trattamenti già conclusi.
Lo precisa l’Inps con il messaggio 10 dicembre 2015 n. 7358 che fa seguito al precedente n. 7189 del 27 novembre 2015.
L'Istituto afferma che se la Regione o la Provincia autonoma concedono un periodo di mobilità in deroga nel cui decorso un lavoratore accetti un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza successiva a quella del provvedimento di concessione, nell'ipotesi di ulteriore proroga della mobilità, è necessario che il termine iniziale della proroga comprenda il giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente provvedimento di autorizzazione (ultimo giorno indennizzabile). I provvedimenti di autorizzazione devono infatti susseguirsi senza soluzione di continuità.
L'Inps ha inoltre precisato che se - durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga - il lavoratore si rioccupa con contratto di lavoro a tempo determinato, non decade dal sostegno reddituale che viene sospeso.
Sulla base di questi presupposti, sotto il profilo esemplificativo, l'Istituto richiama la fattispecie di una prima concessione di mobilità in deroga dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014 nel corso della quale un beneficiario del sostegno salariale stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° marzo 2014 al 30 giugno 2014. In tale circostanza, se gli Accordi regionali o provinciali, stipulati successivamente al primo decreto di autorizzazione, prevedono la possibilità di concedere una proroga del trattamento dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014, il provvedimento di autorizzazione alla proroga dovrà necessariamente avere quale decorrenza la data del 1° maggio 2014 e quale termine la data del 31 dicembre 2014: la sospensione del pagamento dell'indennità di mobilità in deroga, di conseguenza, interesserà il periodo 1° maggio 2014 – 30 giugno 2014 già coperto da reddito da lavoro dipendente.
Proseguendo l'esemplificazione, l'Inps osserva che in caso di concessione del trattamento di mobilità in deroga dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014 e di costituzione di un rapporto di lavoro a termine dal 16 gennaio 2014 al 3 aprile 2014, la scadenza della mobilità in deroga rimane quella fissata dal decreto di concessione, coincidente con la data del 30 aprile 2014.
La materia rientra nelle disposizioni dettate sugli ammortizzatori sociali in deroga dal D.I. Lavoro-Economia 1° agosto 2014, n. 83473 a cui hanno fatto seguito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 e le note n. 5425 del 24 novembre 2014 e n. 2241 del 5 maggio 2015 oltre che l'INPS con la circolare n. 107 del 27 maggio 2015.
Resta fermo che la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga sia subordinata al presupposto che, per i lavoratori interessati, non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

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