L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione amministratore unico

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un socio di società artigiana iscritto alla gestione artigiani assunto come co.co.co. in qualità di amministratore unico, deve essere anche iscritto alla gestione separata?

La fattispecie di cui al quesito rappresentata dal gentile lettore (contemporanea iscrizione del socio nella gestione separata e nella gestione artigiani/commercianti) è stata oggetto nel tempo di numerose e divergenti interpretazioni giurisprudenziali ed amministrative. Dopo l’interpretazione autentica da parte del legislatore dell’articolo 1, comma 208 della legge 662/1996, con l'art.12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’Inps è intervenuto con circolare 78/2013, riassumendo le relative modalità operative. In sostanza nel caso di contestuale esercizio di qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani: a) la iscrizione nella gestione separata è determinata dal solo fatto della ricezione di un compenso in qualità di amministratore da parte della società, al di là di qualsiasi valutazione circa la abitualità e la prevalenza della attività medesima; b) la iscrizione nella gestione commercianti/artigiani viceversa si determina se il socio partecipa alla attività aziendale con i requisiti della abitualità. E’ opportuno notare che l’interpretazione dell’Inps supera il criterio della prevalenza, pure contenuto nella norma: “ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.”. Circa la nozione di “abitualità”, nella stessa circolare l’Istituto ha chiarito che “può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale”. Con riferimento al quesito in epigrafe si ritiene pertanto che il socio, a fronte di emolumenti erogati dalla società per la sua opera di amministratore, debba iscriversi anche alla gestione separata.

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