Assunzione in sostituzione
L’obbligo di rispettare le pause intermedie tra due successivi contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore vige anche nel caso di contratti a termine per ragioni sostitutive. E’ però possibile che tali pause siano abbreviate (o addirittura azzerate) se così dispone il contratto collettivo, anche aziendale. In assenza di deroga contrattuale, la norma dispone che se il lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.