Rapporti di lavoro

Per le procedure concorsuali licenziamenti senza onere di mobilità

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il ministero del Lavoro, con la risposta a interpello 28/2015, si esprime in merito all'estensione, in via transitoria, dell'articolo 3 della legge 223/1991 (norma in via di abrogazione dal 1° gennaio del prossimo anno).

Si tratta della disposizione che, nell'ambito di procedure concorsuali, permette al curatore, al liquidatore o il commissario di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti senza pagare il contributo di ingresso, se non è possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha chiesto al ministero se la procedura di licenziamento iniziata nel 2015, si può concludere nel 2016, usufruendo dell'esonero. I tecnici ministeriali hanno risposto positivamente a condizione che i licenziamenti collettivi siano state attivati entro il 31 dicembre 2015. Sul punto si rileva, tuttavia, che la posizione ministeriale non risulta essere perfettamente in linea con la norma. Infatti se i recessi, che determinano l'insorgenza del momento impositivo, saranno comunicati nel corso del 2016, nell'ordinamento giuridico, in quel momento, non sarà più presente la norma che potrà permettere di concedere l'esonero dal contributo di ingresso.

I consulenti del lavoro hanno anche chiesto se, in presenza di un intervento di Cigs, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 223/1991 a cavallo tra il 2015 e il 2016, si può attivare nel corso del prossimo anno una procedura di licenziamento collettivo fruendo, anche in questo caso, del citato esonero dal versamento del contributo di accesso. Su questo punto il ministero ha espresso parere negativo.

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