Rapporti di lavoro

Dimissioni telematiche, le criticità non previste dal modello

di Paolo Rossi

Il 12 gennaio 2015 è stato approvato il cosiddetto “modulo” telematico con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 15 dicembre 2015 (GU n.7 dell'11 gennaio 2016) viene attuato l'articolo 26 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151, attraverso il quale il Jobs Act ha inteso introdurre modalità semplificate per garantire la data certa, nonché l'autenticità, della manifestazione di volontà del lavoratore, proseguendo sulla scia già tracciata dalla Riforma Fornero del 2012.
Dunque, le nuove dimissioni (nonché gli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) dovranno essere formalizzate, a pena di inefficacia, utilizzando il modello allegato al decreto in esame, ma solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. Ne deriva che, a partire dal 12 marzo 2016, ogni atto in cui sia prevista la manifestazione di volontà da parte del lavoratore subordinato a risolvere il rapporto dovrà passare attraverso la compilazione e presentazione telematica del modulo in questione (si veda l’articolo su questa rivista, a firma Matteo Prioschi, intitolato “Dimissioni, doppio codice per garantire l'identità”, pubblicato il 12 gennaio 2015). Dalla stessa data, si intenderanno superate le precedenti modalità di “conferma” e “convalida” delle dimissioni previste dagli abrogati commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.


Criticità
Con l'abrogazione delle disposizioni della legge 92/2012, verranno meno una serie di misure antielusive che l'articolo 26 del Dlgs 151/2015 non regolamenta, ossia:
- l'ipotesi in cui il lavoratore non proceda alla trasmissione telematica del modulo di dimissioni; sul punto, la legge 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro si intende comunque risolto qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito di convalidare o confermare le dimissioni;
- gli effetti sul contratto della revoca nel periodo intermedio tra le dimissioni e la stessa revoca; attualmente il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca; per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo; alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse;
- l'estensione, o meno, delle nuove modalità telematiche anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; la legge 92/2012 ne prevede l'espressa inclusione.
A parte questa ultima casistica, che deve ritenersi ormai fuori dal campo di applicazione del nuovo modulo di dimissioni, la mancata regolamentazione dell'inerzia del lavoratore dimissionario alimenterà senza dubbio i conflitti tra le parti e di conseguenza il contenzioso giudiziale.


Esclusioni
La nuova procedura telematica non si applicherà, tuttavia, né ai casi di dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (anche in caso di adozione e affidamento) – per i quali resta obbligatoria la convalida presso il servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio – né alle dimissioni o risoluzione consensuale dei lavoratori domestici, che restano, come prassi, prive di formalità.
Non sono altresì vincolate al nuovo adempimento le dimissioni o la risoluzione consensuale che intervengano presso le cosiddette sedi protette o assistite (ex articolo 2113, quarto comma, del codice civile; articolo 76 del Dlgs 276/2003) ossia davanti le commissioni di conciliazione e certificazione o in sede processuale davanti al giudice del lavoro.


La revoca
La norma prevede che entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale. La revoca è manifestata attraverso le medesime modalità telematiche, spuntando l'apposita casella posta all'interno della “Sezione 4” del modulo.


Tra gli intermediari, fuori consulenti e commercialisti
Per la trasmissione del modulo è richiesto l'accreditamento telematico del lavoratore, che dovrà possedere sia il codice personale Inps (PIN) , sia un'apposita posizione utente aperta direttamente sul sito web del ministero del Lavoro (lavoro.gov.it), il quale a sua volta poggerà sul database anagrafico del portale ClicLavoro. In caso di mancato possesso del codice personale Inps, il lavoratore potrà affidarsi ad alcuni intermediari telematici autorizzati dalla norma ad operare per suo conto, cioè ai Patronati, alle organizzazioni sindacali, agli Enti bilaterali o alle Commissioni di certificazione. Restano fuori dall'elenco degli intermediari autorizzati tutti i professionisti abilitati alle attività d’intermediazione e assistenza in materia di lavoro (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).
Il datore di lavoro sarà informato in modo automatico attraverso un messaggio di posta elettronica certificata a cui sarà allegato il modulo di dimissioni.


Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri il modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©