Rapporti di lavoro

Asdi, pronto per la Gazzetta il decreto attuativo

di Antonio Carlo Scacco

Incassato il 15 dicembre scorso il via libera dalla Corte dei conti, il decreto interministeriale 29 ottobre 2015 sulle modalità attuative dell'assegno di disoccupazione (Asdi) si avvia alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Le modalità attuative fissate dal decreto interministeriale, che ha come destinatari (art. 2) solo coloro che abbiano fruito entro il 31 dicembre 2015 della Naspi, varranno probabilmente anche per gli anni successivi al 2015, sempreché intervengano ovviamente i decreti e i relativi fondi previsti dal Dlgs 22/2015 (come fatto per il 2015 dal Dlgs 148/2015 e dalla legge 208 di Stabilità per il 2016).

La nuova prestazione sociale, istituita in via sperimentale dal decreto legislativo 22/2015 come misura di sostegno aggiuntiva per chi avesse esaurito la fruizione della Naspi e si trovasse in condizioni di bisogno, è stata rifinanziata dall'ultima legge di Stabilità con 220 milioni (comma 387 lettera b). Per accedere all’Asdi il lavoratore in regola con i requisiti dovrà presentare all'Inps apposita domanda telematica nei 30 giorni successivi al termine di fruizione della Naspi. Moduli e modalità di presentazione saranno oggetto di apposite istruzioni Inps.

Piuttosto corposi i requisiti richiesti. Per accedervi, oltre ad avere beneficiato entro il 31 dicembre 2015 del periodo massimo di fruizione della Naspi, occorrerà trovarsi ancora in stato di disoccupazione, essere componenti di un nucleo familiare in cui vi sia almeno un minore di anni 18 (o, alternativamente, avere almeno 55 anni senza aver maturato i requisiti pensionistici), essere in possesso di una valida attestazione Isee inferiore a 5.000 euro e non aver beneficiato, nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi, di trattamenti Asdi per almeno 6 mesi (o pari/superiori a 24 con riferimento al quinquiennio precedente).

Circa lo stato di disoccupazione la circolare 34 del ministero del Lavoro ha chiarito che tale condizione ricorre al verificarsi di due requisiti: essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa o partecipazione a misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Ma non è finita qui. L'aspirante beneficiario dovrà recarsi presso il competente servizio per l'impiego (in pratica quello territorialmente coincidente con la sua residenza) e sottoscrivere un apposito “progetto personalizzato”. Il progetto non è altro che l'impegno assunto dal richiedente, dopo aver sostenuto specifici colloqui, a partecipare a iniziative a carattere formativo e accettare congrue offerte di lavoro. In alternativa è sufficiente sottoscrivere analogo progetto di presa in carico nel periodo di fruizione della Naspi o aver stipulato un contratto di ricollocazione.

I servizi dell'impiego provvedono poi alla comunicazione del progetto all'Inps per l’erogazione della prestazione (le modalità tecniche di tale comunicazione, inclusa la individuazione dei fatti che determinano la decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio, saranno oggetto di apposito provvedimento: nelle more una nota ministeriale del 29 dicembre scorso ha fornito le prime indicazioni operative). L'importo dell'Asdi, liquidato mensilmente, è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita, comunque non superiore all'ammontare dell'assegno sociale e suscettibile di incrementi variabili in presenza di figli a carico. E' corrisposto per una durata massima di 6 mesi. Naturalmente il percettore dell'Asdi che instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un'attività autonoma o di impresa sarà tenuto a darne immediata comunicazione e sarà soggetto ai limiti di compatibilità specificati nel decreto legislativo 22/2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©