Rapporti di lavoro

Collocamento dei centralinisti non vedenti: adeguate le sanzioni

di Paola Sanna

Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 gennaio 2016 sono stati adeguati gli importi delle sanzioni previste dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti. L'aggiornamento dei valori è previsto dalla stessa norma con cadenza triennale ed a questo proposito il Ministero precisa, che la variazione dell'indice del costo della vita nel periodo maggio 2012 - novembre 2015 è pari 1,3%; questo è dunque l'indice utilizzato per la ridefinizione delle sanzioni sotto indicate.

Gli obblighi per i datori di lavoro
L'articolo 3 della legge 113/1985 stabilisce che i centralini telefonici che originano gli obblighi di assunzione sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore.

I successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono che :

- i datori di lavoro pubblici siano tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della norma in questione,;

- i datori di lavoro privati siano tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane, un privo della vista iscritto nel medesimo elenco (modifica introdotta dall'articolo 13, Dlgs 14 settembre 2015, n. 151 con decorrenza dal 24 settembre 2015).

La denuncia
I datori di lavoro così come sopra individuati, sono altresì tenuti a comunicare agli Uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, il numero di linee urbane e di posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, in forza.

Le nuove sanzioni
I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste entro 60 giorni dall'installazione o trasformazione del centralino sono tenuti al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa da euro 128,82 a euro 2.576,18.

I datori di lavoro privati che essendo obbligati ai sensi della citata legge non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da euro 25,73 a euro 102,73 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Tali nuove misure entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in argomento.

Infine, è opportuno segnalare che l'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro.

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