Rapporti di lavoro

Niente esonero contributivo 2015 in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo

di Cristian Valsiglio

L'esonero contributivo previsto per l'anno 2015 dalla legge 190/2014 non spetta laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo. Questo è l'importante chiarimento fornito dal ministero del Lavoro tramite risposta a interpello, avanzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, (numero 2/2016).

Nel dettaglio la tematica affrontata riguarda l'ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita Iva o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, e la possibilità di fruizione del beneficio contributivo.

In merito al predetto aspetto il dicastero, premettendo la ratio dell'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014, ossia l'incentivazione alla stabilizzazione dell'occupazione, ha ribadito che l'esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l'esonero come forma “di incentivo all'occupazione” (si veda la circolare Inps 17/2015 178/2015).

Tuttavia il ministero precisa che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (si veda l’articolo 1, comma 1175, legge 296/2006) è necessario il rispetto degli «altri obblighi di legge»; pertanto pur in presenza delle condizioni contemplate dall'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014, l'agevolazione non può essere concessa laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale, come nella fattispecie analizzata.

Sotto altro profilo, il dicastero, a motivazione della sua interpretazione afferma il principio secondo il quale la disposizione agevolativa è volta a sollecitare l'assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, e non in virtù di una accertamento ispettivo.

Da ultimo, con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi in base all’articolo 54 Dlgs 81/2015 ove previsto uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione «degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione»; il ministero precisa che la norma ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l'impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.

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