Rapporti di lavoro

Esonero dalla reperibilità durante la malattia per patologie gravi

di Paola Sanna

Con decreto del ministero del Lavoro 11 gennaio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 gennaio - in attuazione delle prime disposizioni in materia di semplificazione contenute nel Dlgs 151/2015 - sono state definite le ipotesi di esenzione dalla reperibilità durante le assenze dovute a malattia, da parte dei lavoratori del settore privato.

La disciplina in materia di visite di controllo
Per effetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 13 del Dl 463/1983 convertito in legge 638/1983, con decreto ministeriale 15 luglio 1986 è stata data attuazione alla disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Inps e, all'articolo 4 della stessa norma, è stato stabilito che l'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è fissato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
La norma citata e anche le discipline successive non hanno previsto deroghe al rispetto delle fasce, nemmeno in presenza di patologie gravi o comunque oggettivamente documentabili a priori, anche in assenza di visita di controllo.


La nuova disciplina
Con il nuovo Dm, che è entrato in vigore il 22 gennaio 2016, il legislatore ha previsto che siano esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità durante un evento malattia, i lavoratori subordinati del solo settore privato la cui assenza dal lavoro sia dovuta
- a patologie gravi che richiedano l'uso di terapie salvavita, ovvero
- a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.


La documentazione necessaria
Per quanto riguarda le infermità gravi con uso di terapie salvavita, la patologia deve risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che ne attesti la natura e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per quanto invece attiene la presenza di stati patologici con invalidità riconosciuta, il lavoratore deve poter dimostrare di aver subito una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
In tutte e due le ipotesi, una volta accertati i requisiti, i lavoratori sono dunque esclusi dall'obbligo di essere reperibili durante le fasce orarie destinate ai controlli sanitari sopra individuate.

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