L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento ex apprendista

di Alberto Bosco

La domanda

Nel caso di dipendente ex apprendista (scadenza apprendistato 30 giugno 2015) confermato in servizio alla scadenza del periodo di formazione a cui, di conseguenza, si applica la normativa del contratto a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo il calcolo dell'anzianità di servizio per la determinazione delle mensilità corrispondenti all'indennità decorre dalla data di trasformazione (o conferma in servizio) del rapporto oppure dalla data di assunzione mediante contratto di apprendistato?

L’applicazione delle disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti - nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato (che è già, di per sé, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto prima dal D.Lgs. n. 167/2011, e ora dal D.Lgs. n. 81/2015), come pure in quello della conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine - è esplicitamente prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Non va peraltro nascosto che tale previsione, contenuta nell’articolo 1 del D.Lgs. n. 23/2015, soggiace a un sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto l’estensione delle nuove regole alle due ipotesi di cui sopra non è stata prevista dalla legge delega n. 183/2014. Ad ogni modo deve ritenersi che, in caso di “stabilizzazione” dell’apprendista e di un suo successivo licenziamento dichiarato illegittimo da parte del giudice, la condanna del datore di lavoro contemplerà il pagamento di tutte le mensilità spettanti in base al calcolo dell’anzianità di servizio a partire dal momento in cui è stato stipulato il contratto di apprendistato, e non già solamente a partire dal momento della “trasformazione”.

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