Rapporti di lavoro

L’avvio della procedura concorsuale non blocca la Cigs

di Antonio Carlo Scacco

Le imprese in trattamento Cigs richiesto ai sensi della vecchia normativa o dell'articolo 21 del decreto legislativo 148/2015 che, durante la sua fruizione, siano sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, potranno richiederne la prosecuzione purché gli organi della procedura si impegnino a realizzare il programma inizialmente presentato: è la precisazione contenuta nella circolare 1/2016 ministero del Lavoro.

La legge Fornero (la 92/2012) ha abrogato, a partire dall'inizio del corrente anno, l'articolo 3 della legge 223/1991 in materia di trattamento di integrazione straordinaria in costanza di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo con cessione dei beni).

Dal 1° gennaio, pertanto, viene giuridicamente meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs per le imprese ammesse a tali procedure. Tuttavia, con circolare 24/2015, il dicastero del Lavoro aveva precisato che, nel caso di imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività dopo il 31 dicembre 2015, la fattispecie avrebbe potuto rientrare – sussistendo tutti i requisiti - nelle altre causali previste dal decreto legislativo 148/2015.

La ratio è evidentemente quella di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti. Gli organi delle procedure potranno quindi richiedere una nuova autorizzazione ma solo limitatamente al periodo residuo rispetto a quello inizialmente richiesto. A tale scopo dovranno inoltrare telematicamente, all'interno della pratica “Cugsonline” già acquisita dalla competente divisione amministrativa, la richiesta di subentro nel programma inizialmente presentato e la sua prosecuzione fino a scadenza, con l'impegno a garantirne l'attuazione. Alla richiesta dovrà essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo/di ammissione alla procedura concorsuale. Se vi sono i requisiti, la direzione generale degli ammortizzatori sociali autorizza il trattamento Cigs con decreto direttoriale a partire dalla data del provvedimento e fino alla conclusione del programma.

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