Rapporti di lavoro

Nuove retribuzioni convenzionali, vecchi problemi

di Andrea Costa

La speranza di gran parte degli operatori del settore di poter inserire già nella busta paga di gennaio le retribuzioni convenzionali aggiornate è stata (puntualmente) disattesa dal ministero del Lavoro che, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, ha sì reso disponibili i nuovi importi 2016 entro la scadenza prevista dalla normativa di riferimento, ovvero entro il 31 gennaio, ma solo quando gran parte delle elaborazioni erano state già effettuate.

Si dovrà ora procedere, non certo in un'ottica di semplificazione, alla regolarizzazione del mese di gennaio, calcolando le differenze tra le retribuzioni imponibili determinate dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 24 del 30 gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione. Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure che verranno individuate dalla consueta circolare dell'Inps, solitamente senza aggravio di oneri aggiuntivi ed entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della stessa.

Proprio il contenuto della prossima circolare dell'Inps offre lo spunto per una prima considerazione. Difatti, anno dopo anno, l'istituto ripropone i propri chiarimenti al decreto ministeriale di determinazione annuale delle retribuzioni convenzionali nella stessa forma, con il medesimo contenuto, procedendo a minime modifiche, per lo più collegate all'ambito di applicazione territoriale della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. La reiterazione degli stessi contenuti, oltre a far dubitare dell'utilità pratica, potrebbe portare al rischio che un'eventuale variazione potrebbe sfuggire anche al lettore più attento.

Si spera che l'emanazione della prossima circolare possa rappresentare l'occasione per una nuova impostazione e costituire la sede per chiarire taluni contrasti creatisi tra istituzioni amministrative, dottrina e giurisprudenza in merito alle modalità di utilizzo di tali retribuzioni. Potrebbe essere la sede, ad esempio, per ripensare l'impostazione che, ai fini previdenziali, impone l'utilizzo della retribuzione convenzionale ovvero quella effettiva, esclusivamente in funzione dello Stato di assegnazione, anche laddove trovi applicazione il comma 8-bis del Tuir.

Per il ministero del Lavoro e per l'Inps, infatti, tale disposizione assume una valenza esclusivamente fiscale, sconfessando così quell'orientamento dottrinario e della giurisprudenza di merito che riconosce una differente impostazione nel dettato normativo e nel più generale principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.

Altro elemento di riflessione (ma altri ancora se ne potrebbero proporre) riguarda l'utilizzo delle retribuzioni convenzionali nel caso in cui queste risultino superiori a quanto effettivamente percepito dal lavoratore. Non si tratta di un caso di scuola, bensì di un problema concreto, richiedendo l'amministrazione finanziaria che le imposte vengano versate sul maggiore imponibile individuato in maniera forfettaria. Sul punto si ritengono condivisibili le conclusioni della commissione tributaria provinciale di Macerata del 19 febbraio 2015, per la quale la tesi che ritiene inderogabile da parte del dipendente l'applicazione dei livelli forfetari di reddito individuati dal decreto di determinazione delle retribuzioni convenzionali è in palese contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, non sussistendo, in tale circostanza, una reale manifestazione di capacità contributiva.

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