Rapporti di lavoro

Il Fondo di integrazione salariale trova i primi chiarimenti

di Mauro Marrucci

Prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale (Fis ) che dal 1° gennaio 2016 ha sostituito il Fondo residuale. Le ha fornite l’Inps con la circolare 4 febbraio 2016, n. 22. L'Istituto fa seguito alla prassi con cui il ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni che regolamentano il funzionamento del Fondo in attesa dell’emanazione del Decreto interministeriale previsto dall’articolo 28, comma 4, del Dlgs 148/2015.
Il Fis prevede la stessa funzione di tutela di sostegno reddituale già assicurata dal Fondo residuale in favore dei dipendenti delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigo e della Cigs, che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali, ancorché alternativi, di cui agli articoli 26 e 27 del Dlgs 148/2015.
Rispetto al previgente sistema, il FIS ha ampliato la platea dei beneficiari estendendola ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del D.Lgs. 148/2015, al quale, in attesa della nuova regolamentazione, si applicano i criteri di cui al D.M. n. 46448/2009.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste in materia di CIGO - ad esclusione delle intemperie stagionali - e CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale per le quali, nelle more dell'uscita del decreto, si farà riferimento rispettivamente ai Decreti Ministeriali n. 31444 e n. 31826 del 2002. La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. Quest'ultimo termine è tuttavia neutralizzato tra il 1° gennaio il 4 febbraio 2016, data dalla quale decorrono i richiamati 15 giorni.
Mentre i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono tenuti a versare immediatamente la contribuzione dal 1° gennaio 2016 in ragione dello 0,65%, quelli che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti verseranno lo 0,45% soltanto in conseguenza dell'adozione dell'emanando decreto interministeriale, sempre con effetto dal 1° gennaio 2016.
La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.
L'invio telematico delle domande - sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario - dovrà essere effettuato con riguardo alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva individuata secondo quanto dettato dall'Istituto in tema di CIGO con la circ. 197/2015 e con il msg. 7336/2015.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà".
Al momento della presentazione, un volta selezionato il FIS, deve essere indicato il tipo di prestazione richiesta, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione o riduzione di attività lavorativa allegando quanto analiticamente previsto dalla circolare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©