Rapporti di lavoro

Sanatoria senza contributi per lo straniero già occupato

di Virginio Villanova

Se la procedura di emersione s'interrompe prima della stipula del contratto di soggiorno, allo straniero va comunque rilasciato il permesso di soggiorno in quanto l'esistenza di un rapporto di lavoro è provata in sé. In questo caso, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato non è collegato al pagamento degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali che restano a carico del precedente datore di lavoro che ha, a suo tempo, presentato la domanda di emersione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8118/2015, depositata il 17 novembre 2015, respinge il ricorso del ministero dell'Interno, contro la sentenza del Tar del Veneto che aveva accolto la richiesta di annullamento di un provvedimento di inammissibilità riferito alla domanda di emersione di un lavoratore extracomunitario nell'ambito della sanatoria 2012.

In particolare, ricorda la nota del ministero dell'Interno 589/2016, il provvedimento dello sportello unico di Padova, impropriamente aveva fatto riferimento all'articolo11 bis della legge 109/2012, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno al versamento degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali, oltre alla somma di mille euro, qualora il procedimento di emersione per una causa qualsiasi s'interrompa.

Più correttamente, lo sportello unico avrebbe dovuto far riferimento ai successivi commi, 11 ter e quater della legge 109/2012 che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno, anche senza la firma del contratto di soggiorno, nelle ipotesi in cui il rapporto si dovesse interrompere prima del rilascio del permesso. In questa ipotesi, tuttavia, a parere del ministero dell'Interno, il rapporto di lavoro richiede (ed è provato) il versamento degli oneri previdenziali fiscali e contributivi da parte del nuovo datore di lavoro.

Questa posizione, pur ritenuta ben argomentata dal Consiglio di Stato, viene respinta. L'esistenza del rapporto di lavoro non ha bisogno di essere provata, se viene assunta quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione.

In questa ipotesi si parla di rapporto interrotto e quindi non occorre provare alcunché riguardo alla sua esistenza, in quanto la stessa è necessariamente presupposta. Conseguentemente, i commi 11 ter e 11 quater, vanno letti disgiuntamente e l'onere del versamento degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali, rimane a carico del primo datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione.

Pertanto se il rapporto di lavoro si è interrotto, allo straniero andrà rilasciato un permesso per attesa occupazione; se invece il rapporto di lavoro continua con un altro datore, allo straniero andrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

A fronte di tale posizione assunta dal Consiglio di Stato, anche per evitare future condanne a carico dell'amministrazione, la nota ministeriale invita gli sportelli unici ad adeguarsi all'interpretazione normativa contenuta nella sentenza.

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