L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferta e distacco: adempimenti

di Andrea Costa

La domanda

Un’impresa artigiana italiana manda frequentemente i suoi lavoratori all’estero, per l’espletamento di incarichi. I brevi periodo intercorrenti tra la data di ricevimento degli rispettivi incarichi e l’espletamento degli stessi (spesso non più di 2 giorni) non consentono il procurarsi di tutti i documenti previsti a riguardo da parte della normativa italiana, in particolare il mod. A1. Ciò premesso si chiede di sapere se questi casi costituiscono un’ipotesi di trasferta o distacco, quali sono i documenti d’autorizzazioni necessari a riguardo e se vi sono delle possibilità di procurarsi questi documenti anche in un momento successivo, cioè dopo l’inizio della trasferta/distacco all’estero, con efficacia sanante retroattiva.

Nelle ipotesi di mobilità transnazionale dei lavoratori dipendenti in ambito comunitario il Regolamento n. 883 del 2004 stabilisce, quale regola generale, la territorialità dell’obbligo contributivo, per cui i contributi debbono essere versati laddove i redditi sono prodotti. Al fine di evitare una eccessiva frammentazione delle posizioni contributive, lo stesso Regolamento prevede talune deroghe in diverse circostanze, tra le quali rientra il distacco che possiamo definire “comunitario” – istituto non coincidente con quello tipizzato nel nostro ordinamento ad opera del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 – nel quale rientrano tutte le ipotesi di assegnazione del lavoratore in un altro Paese membro, compresa la trasferta. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale interessati dall’assegnazione transnazionale è effettuato mediante il documento portatile A1 (che ha sostituito il formulario E101 dal 1.5.2010) e che consente di continuare a versare i contributi nel Paese di provenienza, a parità di condizioni dei lavoratori che vi continuino a lavorare. Il formulario A1, di durata massima di 24 mesi, deve essere sempre richiesto presso la sede INPS della società distaccante in tutte le ipotesi di mobilità transnazionale, anche per le assegnazioni, quali le trasferte, di breve periodo. In presenza di un distacco “comunitario” (ricompresa dunque anche la trasferta) la richiesta di rilascio della certificazione sulla legislazione applicabile deve essere presentata con congruo anticipo, sebbene non siano previsti particolari termini di scadenza. In merito si osserva che in passato, il certificato E101 poteva essere richiesto, in casi eccezionali, anche dopo l’inizio dell’assegnazione estera, ovvero anche dopo la sua conclusione (INPS, Circ. 28.11.2002, n. 173; Commissione amministrativa, decisione n. 181 del 13.2.2000). Nel corso del distacco il lavoratore è tenuto a portare con sé tale documento. Nel caso di distacco “comunitario” il lavoratore italiano assegnato all’estero resta soggetto alla legislazione italiana anche con riferimento all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Il datore di lavoro distaccante deve però segnalare tempestivamente l’assegnazione (anche la trasferta) alla propria sede di competenza INAIL indicando, tra l’altro, le condizioni ed il tipo di attività da svolgere nel Paese estero di assegnazione. I nuovi regolamenti prevedono che l’INAIL debba rilasciare il documento portabile DA1 - Diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale in caso di residenza o dimora in Stato membro differente da quello competente. Infine, riguardo alla copertura sanitaria, per soggiorni nel Paese estero inferiori a 3 mesi, il diritto alle cure medicalmente necessarie è garantito dal possesso della tessera sanitaria TEAM, a parità di condizioni con i soggetti residenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©