Trattamento fiscale lavoratore dipendente estero
La risposta al quesito richiede un preliminare, seppur sintetico, richiamo ai principi generali della tassazione internazionale, dal momento che per individuare la legislazione applicabile ai fini fiscali è necessario conoscere con precisione i criteri di collegamento stabiliti da ciascun Paese coinvolto dal fenomeno della mobilità transnazionale del lavoratore, siano essi di carattere domestico o convenzionale. Generalmente, sono tre i criteri adottati dagli Stati per definire la propria sovranità in ambito tributario: quello della cittadinanza, quello della territorialità e quello della residenza. Se nel primo criterio assume rilievo esclusivamente la cittadinanza del contribuente (ma non è questo il caso della Germania o dell’Italia), nel secondo, prescindendo dall’analisi della residenza o della cittadinanza del contribuente, rileva il luogo di produzione del reddito, assoggettando ad imposizione i redditi prodotti nel territorio nazionale (è il c.d. principio della fonte). Infine, la pretesa impositiva nel terzo criterio è subordinata al fatto che il contribuente sia considerato fiscalmente residente nel territorio di detto Stato, concetto che, come noto, può variare da ordinamento ad ordinamento; il contribuente che, ai sensi della legislazione locale, viene qualificato come residente fiscale, viene assoggettato ad imposizione fiscale sui redditi ovunque prodotti e tassato su base mondiale (è il c.d. Worldwide taxation principle). L’Italia, al pari della maggior parte degli altri Paesi, ha adottato un sistema così detto «misto», in forza del quale i contribuenti residenti sono assoggettati ad imposizione sul reddito ovunque prodotto, mentre quelli non residenti sono soggetti ad imposizione esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Al fine di eliminare (affievolire) i fenomeni di doppia imposizione, ovvero il contemporaneo esercizio della potestà impositiva da parte di due Stati sul medesimo reddito, vengono inoltre previste specifiche disposizioni, domestiche e/o convenzionali. Tutto ciò premesso, tornando al quesito, le informazioni fornite non si reputano sufficienti per dare una risposta compiuta, ma si possono fornire delle linee guida per individuare il corretto trattamento fiscale. Difatti, il lavoratore di cittadinanza tedesca, con residenza e centro di interessi in Germania, vedrà ivi assoggettata ad imposizione la totalità dei redditi ovunque prodotti nel rispetto del principio della tassazione su base mondiale, in quanto residente fiscale. Occorre inoltre rilevare come, al contempo, sulla base del principio di territorialità, parte di tale reddito verrà assoggettato pro-quota ad imposizione nei vari Paesi sulla base di quanto disposto dalle singole legislazioni. L’eventuale doppia imposizione dovrà essere eliminata riconoscendo - verosimilmente in Germania - un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. In conclusione, per individuare il regime impositivo applicabile al caso di specie, occorrerà analizzare con attenzione la legislazione tedesca, la legislazione dei vari Paesi presso cui il dipendente presta la propria attività lavorativa e le convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore tra i Paesi coinvolti.