Risoluzione consensuale in sede “protetta”
Le nuove regole non si applicano, e quindi non va osservata la procedura telematica, e non è possibile per il lavoratore o la lavoratrice procedere alla revoca del consenso nei 7 giorni successivi, nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nelle sedi di cui all'articolo 2113, co. 4, del codice civile (per esempio, in sede sindacale o presso la DTL), o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276. Ricordiamo che tale norma consente la costituzione di commissioni di conciliazione presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento (o a livello nazionale se la commissione viene costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale);
b) le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro (cfr. D.M. 21.7.2004);
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo istituito presso il Ministero del lavoro (cfr. D.M. 14.6.2004), nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ex art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382;
d) il Ministero del lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, solo nei casi in cui il datore abbia le proprie sedi in almeno 2 province anche di regioni diverse ovvero per quei datori con unica sede associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro;
e) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11.1.1979, n. 12, ma solo per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento (art. 26, co. 7, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151).
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